Pubblicazioni, matrimonio e unioni civili

Nell'ordinamento giuridico italiano sono previste due diverse forme di matrimonio tra due persone di sesso diverso: quello civile, interamente regolato dalle leggi italiane e quello religioso che, in seguito a trascrizione nei registri dello stato civile, acquisisce effetti civili. Il ministro di un culto ammesso in Italia è considerato come un pubblico ufficiale autorizzato alla celebrazione del matrimonio dalla legge. Con il matrimonio, in capo ai coniugi sorgono una serie di diritti e doveri di natura personale e patrimoniale a cui sono reciprocamente vincolati.

L'Ufficiale dello Stato Civile forma gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel Comune con rito civile e trascrive tutti i matrimoni concordatari celebrati nel Comune e gli atti dei matrimoni contratti altrove, relativi ai propri residenti.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Per poter contrarre matrimonio - civile, concordatario cattolico o religioso avente effetti civili – è necessario rivolgersi all’ufficio stato civile del Comune di residenza di uno dei due nubendi per le pubblicazioni di matrimonio: è il procedimento con il quale l’Ufficiale di Stato Civile rende pubblica l’intenzione da parte dei nubendi di contrarre matrimonio, affinché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal codice civile) che siano di impedimento al matrimonio, possa opporsi al matrimonio.

Contrarre matrimonio in Italia è un diritto individuale, ma occorre possedere specifici requisiti (art. dall’84 all’89 del codice civile), tra i quali:
– aver compiuto la maggiore età (salvo minori emancipati);
– essere liberi di stato;
– per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, decorrenza di 300 giorni dalla cessazione dello stesso.
L’Ufficiale dello Stato Civile ha il compito di esaminare la documentazione acquisita d’ufficio così da accertarsi del rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile; la pubblicazione ha lo scopo di far emergere eventuali impedimenti al matrimonio non desumibili dalla documentazione in possesso dell’Ufficiale di Stato Civile.
  • Per poter contrarre matrimonio è quindi necessario, innanzitutto, avviare la richiesta di pubblicazione presso l’ufficio stato civile almeno due mesi prima della data fissata per il matrimonio telefonando allo 0422 457760.
  • L'Ufficiale dello Stato Civile provvederà d'ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi, dopodiché contatterà i nubendi per fissare l'appuntamento per eseguire la pubblicazione.
  • I futuri sposi, previo appuntamento, si dovranno recare presso l’ufficio per sottoscrivere il verbale di pubblicazione letto in loro presenza. Devono essere presentati i seguenti documenti:
    • documenti d’identità dei nubendi;
    • una marca da bollo da € 16,00 (se residenti in due Comuni diversi n. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna);
    • nel caso di matrimonio religioso con rilevanza civile, richiesta di pubblicazione da parte del parroco o altro ministro di culto competente per territorio;
    • per gli stranieri i passaporti e, a seconda dello Stato, nulla osta ai sensi dell'art. 116 del codice civile o certificato di capacità matrimoniale ai sensi della Convenzione di Monaco del 05.09.1980, rilasciato dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano debitamente legalizzato nei casi previsti.
  • L’atto di pubblicazione viene quindi esposto all’Albo pretorio per 8 giorni consecutivi. Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti l’atto di pubblicazione viene affisso anche nell’altro Comune;
  • Scaduti ulteriori 3 giorni previsti dalla legge, per le eventuali opposizioni, viene rilasciato il nulla osta al matrimonio da consegnare al parroco o altro ministro di culto;
  • I nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio. Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, per contrarre matrimonio occorre procedere a una nuova pubblicazione.
Per casi o situazioni particolari telefonare direttamente allo 0422 457760.

MATRIMONIO CIVILE
Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è interamente disciplinato dalla legge statale (titolo VI del codice civile).

I matrimoni civili vengono celebrati nei giorni e negli orari preventivamente concordati con l’ufficio stato civile (telefonando allo 0422 457760). Date, orari, sale, relativi costi e modalità di accesso sono regolati da appositi provvedimenti di Giunta Comunale.

Nel giorno prestabilito, l’Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato), vestito con lo fascia tricolore e alla presenza di due testimoni maggiorenni (uno per parte):
  • dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Doveri verso i figli) del Codice Civile;
  • riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie;
  • accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale;
  • dichiara gli sposi uniti in matrimonio.
L’atto di matrimonio viene letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’Ufficiale di Stato Civile.

MATRIMONIO CONCORDATARIO CATTOLICO E ALTRI CULTI AMMESSI
Chi intende contrarre matrimonio concordatario cattolico o religioso avente effetti civili deve innanzitutto, in seguito alle pubblicazioni, ritirare il certificato dell'eseguita pubblicazione presso l'ufficio di stato civile e consegnarlo al parroco o al ministro di culto che ne ha fatto richiesta.

Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco o il ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile del comune in cui è stato celebrato. Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi da quello della celebrazione, l'Ufficiale dello Stato Civile vi trasmette l'atto formato per la trascrizione.

UNIONE CIVILE
In data 5/06/2016 è entrata in vigore la Legge n. 76/2016 riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile di un Comune a loro scelta ed alla presenza di due testimoni.

IL REGIME PATRIMONIALE
I regimi patrimoniali che i coniugi o gli uniti civilmente possono scegliere sono due: la comunione dei beni e la separazione dei beni. 
La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti.
Il regime della comunione dei beni prevede che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.
Sono esclusi dalla comunione dei beni:
  • i beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio;
  • i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione;
  • i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
  • i beni che servono all’esercizio della professione;
  • i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.
Lo scioglimento della comunione dei beni avviene in uno dei seguenti casi:
  • morte di uno dei coniugi;
  • separazione giudiziale dei beni;
  • provvedimento del Tribunale di omologazione della separazione personale dei coniugi;
  • sentenza di divorzio;
  • annullamento del matrimonio;
  • scelta del regime di separazione dei beni (da effettuarsi per atto pubblico dinanzi ad un notaio).
La separazione dei beni deve essere espressamente richiesta dai coniugi o uniti civilmente e prevede, invece, che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi:
  • prima del matrimonio, all’Ufficiale di Stato Civile (matrimonio civile o unione civile);
  • prima del matrimonio, al parroco (matrimonio concordatario);
  • prima del matrimonio, al ministro di culto (matrimonio culti ammessi);
  • dopo il matrimonio: davanti ad un notaio.
La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio o sulla dichiarazione di unione civile e riportata negli estratti di matrimonio o nell'attestazione di unione civile.

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