Comune di Gorgo al Monticano

- Abbruciamento residui vegetali

- Circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25/11/2014 "Abbruciamento dei residui vegetali di natura agricola e forestale, in relazione alle disposizioni contenute nella L. 116/14. Linee guida"

- Circolare della Regione Veneto del 09/01/2015 "Informazioni riguardanti l'abbruciamento controllato dei residui vegetali".

Art. 674 Codice Penale. Getto pericoloso di cose.
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206

Art. 59 del T.U.L.P.S.
E' vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
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