Comune di Gorgo al Monticano

- Oggetti rinvenuti

Art. 927 Codice Civile
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928 Codice Civile
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929 Codice Civile
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.
Art. 930 Codice Civile
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

- OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

- OGGETTI RINVENUTI DAI CARABINIERI

- OGGETTI RINVENUTI DALLA POLIZIA DI STATO

- RICERCA TARGHE E VEICOLI RUBATI

MODULISTICA

- Verbale di consegna all'Ufficio
- Avviso ritrovamento da pubblicare all'albo
- Verbale di riconsegna al proprietario
- Verbale di consegna al ritrovatore alla scadenza del periodo di deposito
 
torna all'inizio del contenuto