Comune di Gorgo al Monticano

- Accertamenti anagrafici

La l. 35/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” all’art. 5 detta nuove disposizioni in materia anagrafica.

La dichiarazione di residenza anagrafica deve essere presentata all' Ufficio Anagrafe del Comune presso il quale si dichiara la nuova residenza.
 

L' Ufficiale dell’ Anagrafe effettua la registrazione delle dichiarazioni ricevute nei due giorni lavorativi successivi alla loro presentazione e gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione di residenza stessa.
 

Gli accertamenti sulla dichiarazione di residenza vengono espletati dalla Polizia Municipale, su richiesta del servizio anagrafe comunale, entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, se non viene effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, la dichiarazione si intende perfezionata.

L' agente di Polizia Municipale incaricato, compie i sopralluoghi necessari presso l' abitazione del richiedente e svolge tutte le ulteriori indagini ritenute utili al fine di accertare che la persona e la sua eventuale famiglia dimorino abitualmente nel sito dichiarato.


Nel caso in cui, al momento del sopralluogo, il richiedente non venga reperito presso l’abitazione, l' Agente da atto con apposito avviso, lasciato presso l’abitazione dello stesso, dell’intervenuto sopralluogo con l' indicazione della necessità di ripetere l’accertamento per verificare se l' assenza ha avuto natura occasionale.

 

In caso di accertamento positivo della dichiarazione di residenza, l' Agente trasmette la pratica firmata, all’Ufficio Anagrafe.

 

Nel caso invece che gli di accertamenti abbiano dato esito negativo, l' Agente trasmette il parere negativo all' Ufficio Anagrafe.

L' Ufficio Anagrafe a sua volta invia al richiedente il preavviso di rigetto con la conseguente sospensione dei termini.

L' interessato entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto può presentare le proprie osservazioni per iscritto.

 

Decorso tale termine la Polizia Municipale svolge ulteriori indagini a seguito delle quali, se gli accertamenti risultassero negativi, invia ulteriore comunicazione all' Ufficio Anagrafe comunale che emette il Decreto di rigetto e:

  • nel caso di prima iscrizione anagrafica cancella l' interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di residenza;
  • nel caso di cambiamento di abitazione l’interessato è registrato nuovamente nell’abitazione precedente con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione di residenza.   

Inoltre in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si concretizzano le seguenti ipotesi:

  • Decadenza dei benefici acquisiti a seguito della dichiarazione presentata;
  • Segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per la dichiarazione mendace, che in relazione all’art. 76 DPR 445/00 è perseguibile ai sensi dell’art. 495 C.P. (False attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull' identità o sulle qualità personali proprie o di altri).

Si ritiene utile   richiamare alcuni concetti importanti quali residenza, domicilio e dimora come indicati dall'art.43 del Codice Civile:

  • residenza: il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, in altri termini, è il posto dove la persona vive in maniera stabile;
  • domicilio: il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi;
  • dimora:  può essere temporanea o abituale, temporanea il luogo in cui la persona si trova  e permane senza alcuna intenzione di stabilirvisi; abituale, quando è caratterizzata dalla stabilità, ovvero dal legame fisico della persona al luogo o dalla frequentazione materiale e abituale di un preciso e determinato spazio ambientale per il mantenimento delle proprie relazioni sociali e familiari e a prescindere dallo svolgimento delle attività lavorative.

Normativa di riferimento:
- art. 2, 3 e 14 della Costituzione;
- art. 43 e seguenti del Codice Civile;
- Legge 24 dicembre 1954, n.1228 (Legge anagrafica);
- Decreto Legislativo 25 luglio 19989, n.286 ;
- Art.19 D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 (regolamento anagrafico della popolazione residente).

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