Comune di Gorgo al Monticano

- Messo comunale

Descrizione
L'attività di notificazione è un atto fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonchè di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità.
Il messo comunale può notificare:
  • atti emessi dal Comune di Gorgo al Monticano ed Enti della Pubblica Amministrazione;
  • atti tributari e del contenzioso tributario dello Stato e degli Enti pubblici a destinatari (persone, ditte ed enti) che abbiano la loro residenza, domicilio o azienda, nel Comune di Gorgo al monticano.
Messo comunale (o addetto alla notifica)
Il messo comunale (o addetto alla notifica) non consegna cartelle esattoriali nè atti del procedimento penale.
Il messo comunale può non essere in divisa, ma può esibire, su richiesta, un tesserino di riconoscimento.
Altre figure professionali diversi dal messo comunale possono essere: ufficiali giudiziari, agenti esattoriali, vigili urbani, carabinieri, portalettere, ecc.

Modalità di notifica
TEMPI E MODALITA'
Il messo comunale può notificare un atto presso l'abitazione del destinatario tutti i giorni della settimana con i seguenti orari: dal lunedì alla domenica, comprese le festività, dalle ore 7:00 alle 21:00.
Se la notifica non avviene in questi orari, è comunque valida se il destinatario accetta di ricevere l'atto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere gli atti al di fuori di tali orari, questo rifiuto non può essere assimilato al rifiuto previsto all'
art. 138 c.p.c.. In questo caso il messo comunale è tenuto a ritornare sul posto rispettando gli orari stabiliti.
Il messo comunale successivamente può anche recarsi presso il luogo di lavoro del destinatario, nel caso fosse noto, oppure può consegnare l'atto al destinatario, ovunque lo trovi, purchè sia nel territorio comunale.
Si può rifiutare di ricevere un atto, con l'obbligo da parte del messo comunale di segnalarlo. In questo caso la notifica è comunque eseguita e produce i suoi effetti, con lo svantaggio per il destinatario che non viene in possesso della copia dell'atto stesso.
FIRMA DELL'ATTO
Alla ricezione dell'atto, il messo comunale può chiedere una firma per ricevuta.
La firma del ricevente è obbligatoria solo in determinati casi, o per determinati atti.
Eventuali informazioni o contestazioni sull'atto devono essere richieste all'ufficio che ha emesso l'atto.
IRREPERIBILITA' DESTINATARIO
In caso di irreperibilità del destinatario il messo comunale:
  • lascia un avviso in busta chiusa e sigillata presso l'abitazione,
  • deposita la copia in busta chiusa e sigillata presso la Casa comunale,
  • invia l'avviso uguale a quello lasciato presso l'abitazione con raccomandata a.r.
EFFETTI
La notifica di un atto produce i suoi effetti al momento:
  • della sua consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro,
  • del rifiuto della consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro,
per le irreperibilità “relative” di cui all’art. 140 c.p.c. e per il diverso calcolo dei termini di perfezionamento della notifica per il notificante e il notificando, esiste numerosa giurisprudenza, una parte è reperibile nel sito della consulta www.cortecostituzionale.it.
 
Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario (cioè quando non esiste la persona all’indirizzo indicato in atti), l'atto produrrà i suoi effetti il 20° giorno successivo alla data di notifica coincidente con il deposito presso la
Casa comunale.

Chi può ritirare gli atti
Le persone legittimate al ritiro dell'atto sono:
  • il destinatario dell'atto,
  • le persone di famiglia che vivono nella stessa abitazione,
  • le persone di servizio o alle dipendenze del destinatario,
  • il portiere dello stabile, purchè accetti di ricevere l'atto e firmi la ricevuta,
  • un vicino di casa, purchè accetti di ricevere l'atto e firmi la ricevuta.
La notifica di un atto ad un soggetto giuridico avviene presso la sede legale della ditta dove le persone legittimate a ricevere sono:
  • il legale rappresentante della ditta,
  • impiegata/o addetta/o alla sede.
Sono escluse le persone con età inferiore ai 14 anni e le persone palesemente incapaci.
Il ricevente di un atto ha responsabilità penale nel caso di dichiarazioni false e responsabilità civile per per il rimborso di eventuali danni subiti dal destinatario a causa della mancata custodia e/o consegna dell'atto al destinatario.

Scadenze degli atti
Il messo comunale deve sempre rispettare le scadenze che sono imposte dagli Enti che hanno emesso l'atto e richiesto la notifica.
Per il computo dei termini si veda l’
art. 155 del c.p.c. tenendo presenti possibili riproposizioni, interruzioni o eccezioni come ad esempio avviene nel calcolo dei termini di notifica per le sanzioni amministrative Codice della Strada (multe). Gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale di Gorgo al Monticano devono essere consegnati almeno 24 ore prima della seduta, per le convocazioni urgenti, o almeno 5 giorni prima, per quelle ordinarie.

Le competenze
La competenza territoriale del messo comunale coincide con il Comune di appartenenza, indipendentemente dal procedimento notificatorio adottato. La notificazione eseguita senza l'osservanza di questo limite di competenza è nulla.
Il messo comunale è tenuto a notificare tutti gli atti emessi dalla propria amministrazione e dalle altre amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1 – 2 comma del D.lgs. 165/2001, come previsto dall'art. 10 della L. 265/1999.
Il messo comunale non notifica atti per soggetti privati la cui competenza è dell'ufficiale giudiziario.

Cittadini Aire
Il messo comunale consegna gli atti a destinatari iscritti all'Aire (Albo italiani residenti all'estero) solo se si tratta di atti finanziari.
Se si tratta di atti attinenti il procedimento ordinario, l'atto verrà restituito all'ufficio che lo ha emesso che provvederà a notificarlo tramite il Ministero degli affari esteri.


La notificazione a mezzo posta ex art.149 c.p.c.
E’ sempre possibile la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art.149 c.p.c.: “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia del destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’Ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto”.
La modalità della procedura di notifica è integrata dalla legge n. 890/1982 in materia di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”.
A titolo esemplificativo, sono di seguito enunciati i predetti articoli:
Art.7: “L’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo.
Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull’avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Art. 8: “Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’agente postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità;appone, quindi, la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.
Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” e della data di restituzione.
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l’ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l’impiegato postale lo dichiara sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione.
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell’avviso stesso”.
Comunicazione di avvenuto deposito (CAD)
La comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), nella notifica effettuata a mezzo del servizio postale, è una raccomandata con avviso di ricevimento che viene spedita dall’agente postale quando non sia stato possibile notificare l’atto giudiziario per assenza del destinatario o di altre persone idonee al ritiro. Trascorsi 10 gg. dalla data di spedizione della C.A.D., senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, l’avviso di ricevimento della raccomandata che contiene l’atto viene restituita al mittente e l’atto s’intende regolarmente notificato per “compiuta giacenza”. Nel caso in cui il destinatario dovesse ritirare il plico prima della scadenza dei 10 gg., l’atto si intenderà notificato il giorno del ritiro. Entrambi gli avvisi di ricevimento (quello della CAD e quella del plico che contiene l’atto) devono essere restituiti a chi ha richiesto la notifica. Il piego rimane depositato presso l’ufficio postale a disposizione del destinatario per sei mesi, trascorsi i quali viene restituito al mittente.
La comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.)
L’invio di tale raccomandata è stato introdotto dal comma 2 quater e comma 2 quinques dell’art. 36 D.L. n. 248/07 convertito nella Legge n. 31/08 che ha, così, modificato l’art. 7 della Legge 890/1982, aggiungendo il 6° comma “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
La C.A.N.  è , quindi, una raccomandata ma si differenzia dal C.A.D. perché è senza ricevuta di ritorno; questa viene inviata dall’agente postale qualora consegni un piego contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario dell’atto, qualunque essa sia. Si differenzia dalla notifica ex art. 139 c.p.c. che  prevede l’invio della raccomandata solo in caso di notificazione a mani del portiere o del vicino di casa.
Pertanto, in questo caso, l’agente postale con la C.A.N. dovrà comunicare al destinatario dell’atto la data in cui lo stesso è stato notificato e la persona alla quale è stato consegnato.
Una volta inviato tale avviso, l’agente postale dovrà indicare, sull’avviso di ricevimento dell’atto consegnato, il numero di raccomandata della comunicazione di avvenuta notifica nonché la data dell’invio; la notificazione si perfeziona con la consegna dell’atto.

Normativa di riferimento
  • D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
  • L. n. 265 del 03/08/1999 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento, nonché modifiche alla legge 142/90".
  • D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
  • C.p.c. - artt 137 e seguenti.
  • L. n. 890 del 20/11/1982
 
 
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