Assegno di Maternità
ASSEGNO DI MATERNITA'
Con la legge 448/98 (collegato alla finanziaria del ’99) sono stati introdotti alcuni benefici, volti al sostegno dellefamiglie numerose e della maternità. L’importo dell’assegno di maternità, attualmente è di € 1.391,75 pari a € 278,35 mensili per cinque mensilità per i nati dal 1° gennaio 2004. Con la legge finanziaria del 2000 (L. 488 del 23.12.99) l’assegno è stato esteso dal 1° luglio 2000, anche alle donne residenti comunitarie, extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno e alle mamme che hanno adottato o hanno in affidamento preadottivo un bambino.
Chi può fare la richiesta
La richiesta deve essere presentata dalle donne residenti a Fiesso Umbertiano, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno che hanno partorito o hanno adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- non avere copertura previdenziale ( quindi essere casalinghe o disoccupate);
- non beneficiare dell'assegno di maternità di competenza dell'INPS con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti preadottivi intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 in base alla legge 448/99;
- essere in possesso di risorse economiche familiari, calcolate in base all’indicatore della situazione economica (ISE) per l’anno 2004 non superiore a € 29.016,13 per le famiglie con 3 componenti)
Quando fare la richiesta
La richiesta deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del parto o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia per i casi di adozione o affidamento preadottivo.
Dove andare e cosa presentare
Occorre rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune per avere i modelli di domanda e di dichiarazione sostitutiva della condizione economica del nucleo familiare.
Per la compilazione della dichiarazione delle condizioni economiche del nucleo familiare secondo l'ISE occorre:
- codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;
- ammontare del reddito di ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
- consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare del nucleo familiare;
- categoria catastale dell'immobile ed uso abitativo del nucleo familiare.
Carta di soggiorno
In base all'art. 9 del D. Lgs. 286(98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la carta di soggiorno è rilasciata dalla Questura, su richiesta:
- allo straniero (per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi) regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 5 anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari. La carta di soggiorno è a tempo determinato;
- allo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione Europea residente in Italia.
Note
Al pagamento dell'assegno provvede l'INPS.
Norme di riferimento
- L 448/98 artt. 65/66;
- L. 488/99 art. 49;
- D.M. 21,7,99;