PERMESSO DI COSTRUIRE - PDC

L'11 dicembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 che ha introdotto una serie di modifiche al “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, DPR. n. 380/01.
Tali novità legislative hanno comportano la necessità di apportare alcune modifiche alla modulistica unificata e standardizzata approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 3 marzo 2015 e successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1583 del 10 novembre 2015.
Nel Bur n. 9 del 20 gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 97 del 30 Dicembre 2016 che approva le modifiche ai moduli unificati e standardizzati per la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) Allegato A, per la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) Allegato B, per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Allegato C, per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Alternativa al Permesso di Costruire Allegato D, di aggiornare il modello unificato relativo al Permesso di Costruire, relativamente ad alcuni riferimenti normativi Allegato E.
(fonte: Regione Veneto - http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica-unificata-storico)
 

PERMESSO DI COSTRUIRE - EDILIZIA RESIDENZIALE
 
DESCRIZIONE
Il permesso di costruire (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) è un provvedimento amministrativo, emesso dal Comune, per le seguenti tipologie di intervento edilizio:

1. gli interventi di nuova costruzione;
quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
  • Nuova costruzione di manufatto edilizio [D.P.R. n.380/2001,art. 3, c.1, lett. e.1) e 20];
  • Ampliamento fuori sagoma [D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20];
  • Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria [D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20];
  • Realizzazione di infrastrutture ed impianti [D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20];
  • Torri e tralicci [D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20];
  • Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi [D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.5) e 20];
  • Realizzazione di pertinenze [D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 20];
  • Depositi e impianti all’aperto [D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.7) e 20];
  • Nuova costruzione (clausola residuale) [D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20];
Inoltre:
- Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali [D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22 c. 2-bis];
- Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico [D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23-bis, c. 4];
- Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica [D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2];
- Demolizione e ricostruzione degli edifici, esistenti al 31 ottobre 2013[D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20 - art. 3, comma 3, L.R. 8 luglio 2009, n. 14]

2. gli interventi di ristrutturazione urbanistica
Interventi destinati a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale [D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. f) e 20];

3. gli interventi di ristrutturazione edilizia (ristrutturazione c.d. pesante) che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso o modificazione della sagoma degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42. Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare, in alternativa al permesso di costruire, anche la Scia (vedi: Scia alternativa al Permesso di Costruire).
 

PERMESSO DI COSTRUIRE ALTERNATIVO ALLA SCIA - EDILIZIA RESIDENZIALE
Richiesta rilascio permesso di costruire per la residenza, ALTERNATIVO a qualsiasi tipologia di SCIA [comma 7 art. 22 D.P.R. n.380/2001], ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per le seguenti tipologie di intervento edilizio:
- Manutenzione straordinaria (pesante) [D.P.R. n.380/2001,art. 3, c.1, Iett. b) e art. 22 c.1, lett. a), e comma 7];
- Restauro e risanamento conservativo (pesante) [D.P.R. n.380/2001,art. 3, c.1, Iett. c) e art. 22 c.1, lett. b), e comma 7];
 - Ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o "leggera" [D.P.R. n.380/2001,art. 3, c.1, Iett. d) e art. 22, comma 7];
- Ristrutturazione (cosiddetta “pesante") [D.P.R. n.380/2001,art. 10, c.1, lett. c), art. 20 e 23, c. 01, lett. a)]
- Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo [D.P.R. n.380/2001,art. 23, c. 01, lett. b)]
- Nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali [D.P.R. n.380/2001,art. 23, c. 01, lett. c)]
- Varianti in corso d'opera e ai permessi di costruire [D.P.R. n. 380/2001, art. 22. commi 2 e 7 e 2-bis e 7];
- Ampliamento, demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti alla data del 31 ottobre 2013 (Piano Casa) [D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20 - L.R. 8 luglio 2009, n. 14, art. 2, commi 1, 5, 5-bis, 5-ter e art. 3, comma 2]
 

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - EDILIZIA RESIDENZIALE
Richiesta rilascio permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 del d.P.R. n. 380 del 2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.


CHI HA TITOLO DI PRESENTARE L’ISTANZA
La domanda  di permesso deve essere presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile oggetto dell'intervento edilizio, ovvero dal titolare di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione - conduzione).
 
MODALITÀ DI TRASMISSIONE
E' possibile presentare il Permesso di costruire online tramite:
- portale Procedura web per i professionisti

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
  • Istanza di Permesso di Costruire (nel sito è possibile scaricare un modello unico di istanza valito per le varie tipologie di Permesso di Costruire: PdC alternativo alla SCIA, Piano Casa, Convenzionato, in sanatoria, in deroga);
  • Soggetti coinvolti quali: altri titolari/contitolari o aventi titolo, tecnici incaricati, imprese esecutrici - scheda dati anagrafici e fiscali;
  • Copia informatica del documento di identità del/i titolare/i sottoscrittore/i della presente domanda, in corso di validità;
  • Estremi del codice identificativo della marca da bollo e scansione della stessa, annullata mediante la data, ovvero altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell’imposta di bollo se la documentazione presentata è relativa a procedimenti se la pratica viene inoltrata in via telematica;
  • Relazione asseverata del progettista (art. 20, co.1, del D.P.R. 380 e ss.mm.);
  • Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare, dimostrativa dell'assentibilità dell’intervento proposto, alla luce della normativa statale, regionale di riferimento, nonché alla luce dello strumento urbanistico vigente ;
  • Elaborati grafici di progetto con dimostrazione grafico analitica dei calcoli planovolumetrici per verifica dimensionamento è obbligatorio la prima volta poi, in caso di variante, solo se incide su quanto già trasmesso.
  • Diritti di segreteria;
  • quanto altro necessario.

IL RILASCIO
Il permesso di costruire è rilasciato Dirigente responsabile se in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, alla disciplina urbanistico-edilizia vigente e alla restante normativa di settore, una volta acquisiti gli eventuali pareri degli Enti o dei Settori comunali competenti propedeutici al rilascio del provedimento stesso .
L'avviso di rilascio è notificato al richiedente

IL RITIRO
Il ritiro del permesso deve avvenire, a cura degli interessati, entro 120 giorni dalla data di notifica dell'avviso di rilascio. Il permesso non ritirato nei termini decade.

DURATA DEL PERMESSO
L'inizio dei lavori deve avvenire entro 1 anno dal rilascio del permesso e deve essere comunicato al Comune. I lavori devono essere ultimati entro 3 anni dall'inizio. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto. Se le opere non risultano ultimate nei termini di validità deve essere presentata una nuova richiesta di permesso o una Scia se le opere residue possono essere realizzate con la Scia.

I TEMPI
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento esegue l'istruttoria ed acquisisce i pareri necessari, formulando una proposta di provvedimento. Il termine dell'istruttoria può essere raddoppiato per progetti particolarmente complessi su motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Il permesso è rilasciato dal dirigente entro 30 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento.

Decorso inutilmente il termine di 90 giorni complessivi per l'adozione del provvedimento conclusivo, la domanda si intende accolta (c.d. silenzio-assenso). 
Se l'immobile è interessato da vincoli ambientali, paesaggistici o culturali il procedimento viene concluso con l'adozione di un provvedimento espresso; se sussiste parere negativo dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, viene comunicato al richiedente il diniego della domanda.
Il termine per l'istruttoria è interrotto entro 30 giorni se viene effettuata, dal responsabile del procedimento, la richiesta di documenti ad integrazione della documentazione presentata e ricomincia a decorrere per intero dalla data di invio della documentazione. Lo stesso termine può essere sospeso nel caso in cui il responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario.

COSTI E VERSAMENTI
I costi del permesso di costruire sono:
  • il contributo di costruzione, il cui importo viene determinato in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, secondo le tariffe determinate di seguito illustrate.
  • i diritti di segreteria calcolati in base alla tabella sotto riportata
  • n. 2 imposte di bollo pari a euro 16, una per l’istanza e una per il provvedimento finale
ONERI DI URBANIZZAZIONE
Con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 10.11.2009 sono state aggiornate le tabelle parametriche per la determinazione degli oneri concessori di urbanizzazione primaria e secondaria.
Vedi la delibera di Consiglio n. 80 del 10.11.2009 >>
Vedi le tabelle aggiornate >>     

CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE
Con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2013 il costo base per il calcolo del contributo sul costo di costruzione è stato aggiornato a 252,29 €/mq
Vedi la delibera di Giunta n. 9 del 31.01.2013 >>

DIRITTI DI SEGRETERIA
Con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 16/03/2017 (in sostituzione della DGC n. 34 del 20.02.2007) sono stati aggiornati gli importi dei Diritti di Segreteria:
Vedi gli importi dei Diritti di Segreteria
Vedi la delibera di Giunta n. 41 del 16/03/2017
 
I singoli versamenti di cui sopra alla Tesoreria C.le possono essere effettuati con le seguenti modalità:
  • presso la Tesoreria Comunale - lntesa Sanpaolo Spa  -  filiale di Quinto di Treviso Via XI febbraio, 74
  • bonifico bancario su conto (IBAN  IT 66 C030 6912 1171 0000 0046 407) lntesa Sanpaolo Spa  -  filiale di Quinto di Treviso intestato a Comune di Zero Branco;
  • su conto corrente postale nr. 12219317 intestato a Comune di Zero Branco.
  
RATEIZZAZIONI
Si può far richiesta di rateizzazione del contributo, mediante deposito, al momento del ritiro del permesso, di fidejussione o polizza fideiussoria con le seguenti modalità di versamento in conformità a quanto stabilito dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35-37 del 26.02.1986 e successive modifiche con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 330-331 del 1986:
- l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria può essere versato in 3 (tre) rate semestrali, delle quali la prima va versata all'atto del ritiro del permesso, la seconda rata entro 180 giorni dal versamento della 1^ rata e l’ultima entro 180 giorni dal versamento della 2^;
- ll costo di costruzione va versato in due rate: la prima, pari al 50% dell'importo, deve essere corrisposta entro 6 (sei) mesi (180 gg) dalla data di ritiro del permesso di costruire, la seconda, pari al 50%, entro entro 6 (sei) mesi (180 gg) dal versamento della 1° rata.
In caso di ritardato versamento delle singole rate si applicano le sanzioni previste dall'art. 42 del DPR 380/2001.
 
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Prima di iniziare i lavori è necessario presentare il relativo modulo inizio lavori  con i relativi allegati elencati nell’apposito modulo.

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
A lavori ultimati è necessario presentare il relativo modulo
 
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