Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.

IL D.L. 29/05/2008 N. 93 HA DISPOSTO L'ABOLIZIONE DELL'ICI SULLA PRIMA CASA (ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE) AD ECCEZIONE DEI FABBRICATI ACCATASTATI IN CATEGORIA A1 - A8 - A9.

E' ABOLITA ANCHE L'ICI SUI FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO A GENITORI O FIGLI. 

Informazioni

L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario. Per calcolare l'I.C.I. bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell'immobile, ossia la "base imponibile". A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati o di terreni agricoli. Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale. Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a: · 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1); · 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc.(categoria D); · 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1). Fanno eccezione a questo criterio i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati; per questi si assume il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta. Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

 

Modalità di pagamento

Il versamento dell'I.C.I. deve essere effettuato in due rate: - il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente, entro il 20 giugno; - il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso (calcolato sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno medesimo), entro il 16 dicembre. Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.

I versamenti potranno essere effettuati, alle scadenze di legge, con le seguenti modalità:

  • Mediante Conto Corrente Postale al numero 13140322 Intestato a “Tesoreria Comunale – Banca della Marca" in un qualsiasi Ufficio postale
  • mediante Conto Corrente Postale al numero 13140322 Intestato a “Tesoreria Comunale – Banca della Marca" in un qualsiasi Ufficio postale
  • Mediante Modello F24 presso un qualsiasi sportello bancario o postale. in tal caso i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
    • 3902 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI
    • 3903 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI
    • 3904 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune. In questo caso occorre indicare su apposito modulo di versamento il conto corrente postale del concessionario della riscossione dell'I.C.I. competente. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché, con comunicazione da rendere all'Ufficio I.C.I. del Comune entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

L'imposta non è dovuta se complessivamente (acconto saldo) è uguale o inferiore a € 5,00; viceversa l'imposta è dovuta a saldo se i singoli versamenti, ancorché inferiori a € 5,00, cumulativamente risultino superiori a € 5,00.

In caso di pagamento tardivo, il contribuente può avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo n. 472 del 18.12.1997, compilando l'apposito modulo e presentandolo presso l'Ufficio I.C.I.. Tale agevolazione prevede: · 1/8 della sanzione (3,75%) con pagamento entro un mese; · 1/5 della sanzione (6%) con pagamento oltre un mese, ma entro l'anno. In ambedue i casi, comunque, il contribuente è obbligato a pagare anche gli interessi legali (3% annuo) maturati per ogni giorno di ritardo. Il contribuente può richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle maggiori somme pagate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento (art. 13 del D. L.vo n. 504 del 30.12.1992).

 

 

Informative ICI 

 
torna all'inizio del contenuto