NUOVA IMU

SALDO IMU 2022
Al fine di facilitare il corretto versamento dell’IMU l’Ufficio Tributi provvederà nel mese di novembre all’invio ai contribuenti di appositi prospetti riassuntivi del tributo che risulta dovuto, sulla base dei dati registrati nella banca dati dell’Ufficio, unitamente al modello di versamento F24 compilato, pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica.
 
Il contribuente è invitato a verificare la correttezza degli immobili considerati imponibili indicati nel prospetto riportato sul retro del documento informativo allegato al modello F24.
Eventuali incongruenze dovranno essere segnalate all’Ufficio Tributi all’indirizzo: tributi@comune.nervesa.tv.it. Inviando la documentazione necessaria ai fini dell’aggiornamento della posizione contributiva.


Come noto, la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1, commi 738-783) ha riorganizzato la tassazione comunale sugli immobili attuando l’unificazione dal 01/01/2020 di Imu e Tasi nella NUOVA IMU.

Il presupposto dell'imposta rimane il possesso di immobili: sono confermate l'esenzione per l'abitazione principale, o assimilata (tranne l'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) e per le relative pertinenze e l'imposizione su tutti gli altri immobili e sui terreni agricoli.

Le aliquote della NUOVA IMU, approvate con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 29/07/2020 sono confermate anche per l'anno 2022, non hanno subito modifiche e corrispondono alla somma delle aliquote IMU e TASI del 2019.
 
ATTENZIONE
 
L’art. 1 comma 746 della Legge n. 160/2019 prevede che: “Per  le  aree fabbricabili, il valore e' costituito  da  quello  venale  in  comune commercio al 1° gennaio  dell'anno  di  imposizione,  o  a  far  data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla  zona territoriale  di  ubicazione,  all'indice  di  edificabilità,   alla destinazione d'uso consentita, agli oneri  per  eventuali  lavori  di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi  medi rilevati  sul  mercato  dalla  vendita  di   aree   aventi   analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area,  di demolizione  di  fabbricato,  di  interventi  di  recupero  a   norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  la base imponibile e' costituita  dal  valore  dell'area,  la  quale  e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso  d'opera,  fino  alla  data  di  ultimazione  dei   lavori   di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino  alla  data  in  cui  il  fabbricato  costruito,  ricostruito  o ristrutturato e' comunque utilizzato.”
 
Si ricorda che:
  • i fabbricati accatastati nelle categorie F2 (Fabbricati collabenti), F3 (Fabbricati in corso di costruzione), F4 (Fabbricati in corso di definizione), F6 (Fabbricati in attesa di dichiarazione) sono soggetti alla nuova IMU come aree fabbricabili.
  • in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, lavori di demolizione/recupero/ristrutturazione/ampliamento con conseguente rilascio di titolo edilizio abilitativo, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile ai fini IMU è costituita  dal  valore  dell'area,  la  quale  e' considerata fabbricabile dalla data di inizio lavori  alla  data  di  ultimazione  dei   lavori   di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino  alla  data  in  cui  il  fabbricato  costruito,  ricostruito  o ristrutturato e' comunque utilizzato. Il valore dell’area in questo caso è così determinato: SNP (Superficie Netta Progetto) x €/mq.
Il valore delle AREE FABBRICABILI ai fini IMU, non essendo desumibile da pubblici registri, deve essere dichiarato dal contribuente con apposita dichiarazione IMU (giusto decreto M.E.F. del 30/10/2012) o sul modello fornito dall’Ente.
 
Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e di limitare al massimo l’insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, la Giunta comunale con deliberazione n. 117 del 07/08/2019 ha individuato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione della NUOVA IMU con decorrenza 01.01.2020.

In assenza di dichiarazione di valore delle aree fabbricabili di proprietà da parte del contribuente,  l’Ufficio Tributi non potrà procedere al calcolo dell’imposta dovuta per l’anno 2021 ed al contestuale invio dei modelli F24 precompilati.
 
ANNI 2020  e successivi
Valori delle aree edificabili per zona territoriale omogenea e fascia espressi in €/MQsnp
 
Per le aree classificate come edificabili in uno strumento urbanistico adottato, ma non approvato, il valore che ne deriva si intende ridotto del 50%  
Z.t.o. Tipologia stato di edificabilità Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3  
Nervesa – Sovilla – Bidasio – Bavaria – Santa Croce Altri luoghi di pianura Montello  
             
“A” Area soggetta al solo Permesso di Costruire (PdC) con PdC da rilasciare 269,00 250,00 434,00  
  con PdC rilasciato 280,00 260,00 445,00  
             
  Area soggetta a comparto con comparto non approvato 203,00 186,00 346,00  
  con PdC da rilasciare 269,00 250,00 434,00  
  con PdC rilasciato 280,00 260,00 445,00  
             
  Area soggetta a strumento urbanistico attuativo (SUA) con SUA non convenzionato 185,00 169,00 316,00  
  con SUA convenzionato 213,00 195,00 361,00  
  con PdC rilasciato 280,00 260,00 445,00  
             
“B” Area soggetta al solo Permesso di Costruire (PdC) con PdC da rilasciare 263,00 244,00 428,00  
  con PdC rilasciato 280,00 260,00 445,00  
             
  Area soggetta a comparto con comparto non approvato 198,00 180,00 341,00  
  con PdC da rilasciare 263,00 244,00 428,00  
  con PdC rilasciato 280,00 260,00 445,00  
             
  Area soggetta a strumento urbanistico attuativo (SUA) con SUA non convenzionato 180,00 165,00 311,00  
  con SUA convenzionato 210,00 193,00 359,00  
  con PdC rilasciato 280,00 260,00 445,00  
             
“C” Area soggetta al solo Permesso di Costruire (PdC) con PdC da rilasciare 220,00 201,00 385,00  
  con PdC rilasciato 280,00 260,00 445,00  
             
  Area soggetta a comparto con comparto non approvato 159,00 141,00 301,00  
  con PdC da rilasciare 220,00 201,00 385,00  
  con PdC rilasciato 280,00 260,00 445,00  
             
  Area soggetta a strumento urbanistico attuativo (SUA) con SUA non convenzionato 144,00 128,00 275,00  
  con SUA convenzionato 198,00 180,00 346,00  
  con PdC rilasciato 280,00 260,00 445,00  
             
“E” Area soggetta al solo Permesso di Costruire (PdC) con PdC da rilasciare 220,00 201,00 385,00  
  con PdC rilasciato 280,00 260,00 445,00  
             
  Area soggetta a comparto con comparto non approvato 159,00 141,00 301,00  
  con PdC da rilasciare 220,00 201,00 385,00  
  con PdC rilasciato 280,00 260,00 445,00  
             
  Area soggetta a strumento urbanistico attuativo (SUA) con SUA non convenzionato 144,00 128,00 275,00  
  con SUA convenzionato 198,00 180,00 346,00  
  con PdC rilasciato 280,00 260,00 445,00  
             
  ANNI 2020 e successivi
  Valori delle aree industriali espressi in €/mq piano
  Per le aree classificate come edificabili in uno strumento urbanistico adottato, ma non approvato, il valore che ne deriva si intende ridotto del 50%
  Z.t.o. Tipologia stato di edificabilità Intero Territorio
         
         
  “D-1” Area a destinazione                                    industriale-artigianale con SUA non convenzionato 67,00
    con PdC da rilasciare 84,00
    con PdC rilasciato 94,00
         
         
  “D-2” Area a destinazione                                    commerciale con SUA non convenzionato 124,00
    con PdC da rilasciare 160,00
    con PdC rilasciato 181,00
         
 I suddetti valori sono stati individuati con l’unica finalità di orientare il contribuente e non costituiscono in alcun modo un limite al potere di accertamento del Comune, che potrà in ogni momento accertare l’imposta sulla base di un valore diverso da quello indicato, qualora emergano fatti o elementi che conducono alla determinazione di una base imponibile superiore.
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TIPOLOGIA
(rif. art. 1, legge 160/2019)
Aliquota (‰) Detrazione d’imposta
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO (rif. commi 748-749)
(classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
E RELATIVE PERTINENZE
5,50 200 euro
TERRENI AGRICOLI (rif. comma 752)
(tranne fattispecie esenti)
7,60 Non prevista
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
(rif. comma 750)
1,00 Non prevista
IMMOBILI MERCE (rif. comma 751) 1,50 Non prevista
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI D (tranne D/10)
(rif. comma 753)
9,1
(di cui la quota del 7,6 è riservata allo Stato)
Non prevista
AREE FABBRICABILI (rif. commi 741, lett. d), e 754) 9,1 Non prevista
ALTRI IMMOBILI (rif. comma 754)
(tranne fattispecie esenti o ad aliquota ridotta ex-lege)
9,1 Non prevista
 
Sul sito internet del Comune www.comune.nervesa.tv.it il contribuente può procedere al calcolo dell’importo complessivo del versamento dell’imposta, utilizzando il servizio di calcolo IMU e stampa del relativo modello F24, pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica.
 
Il versamento del tributo deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (F872) mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, utilizzando i seguenti codici tributo:
Codice catastale Comune di Volpago del Montello : F872
Tributo Codice descrizione
 
 
IMU di competenza del Comune
3912 IMU – abitazione principale A1- A8 –A9 e pertinenze
3913 IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 IMU – terreni agricoli
3916 IMU – aree edificabili
3918 IMU – altri fabbricati
3930 IMU – immobili ad uso produttivo categoria D  – incremento Comune
3939 IMU - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
IMU  di competenza dello Stato 3925 IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – quota STATO
 
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 NUOVA IMU 2020
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
( Art. 1 - commi 738/783 )
 
Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019), il legislatore ha “riscritto” la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune NOVITA':
  • unificazione di TASI e IMU nella NUOVA IMU con conseguente somma delle singole aliquote;
  • abolizione dell’esenzione per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, che quindi sono  tenuti al versamento della nuova IMU; 
  • per le coppie divorziate la nuova IMU prevede che il soggetto passivo d’imposta sia il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli è parificata dal legislatore ad una “abitazione principale” e quindi è esente IMU. La nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli” implica che in assenza di tale affidamento non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie;
  • i beni-merce (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati) finora esenti IMU dal 2020 sono soggetti alla nuova IMU. Il legislatore precisa che detti immobili torneranno esenti a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
  • i fabbricati rurali strumentali finora esenti IMU dal 01/01/2020 sono soggetti alla nuova IMU.
 SONO CONFERMATE
  •  l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso (categorie catastali dalla A/2 alla A/7) e per le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale; 
  • l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP);
  • la riduzione del 50% della base imponibile per
  1. i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
  2. i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  3. le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Rispetto a queste ultime due fattispecie, la norma prevede una casistica molto rigida per la concessione di dette agevolazioni. E’ quindi sempre consigliabile informarsi attentamente prima di procedere all’applicazione dell’abbattimento del 50%.
  • la riduzione dell’imposta al 75% per le abitazioni locate a canone concordato;
  • ai fini IMU è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
La scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. E’ previsto un nuovo modello di Dichiarazione IMU che sarà approvato con Decreto ministeriale. Nel frattempo, chi ne avesse bisogno, può continuare ad utilizzare i modelli ancora in vigore.
 
Il presupposto dell’imposta  della NUOVA IMU rimane il POSSESSO DI IMMOBILI.
 
DEFINIZIONI
  • per FABBRICATO si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  • per AREA FABBRICABILE si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali; 
  • per TERRENO AGRICOLO si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
 
DETRAZIONI
  1. DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE - solo per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Quindi se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità come abitazione principale, la detrazione va ripartita tra loro in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso (es. coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%).

ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai sensi dell’art. 1, comma 740 della legge n. 160/2019, il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’impostasalvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Si ricorda che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Sono altresì considerate abitazioni principali:
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

BASE IMPONIBILE
La base imponibile è costituita dal valore degli immobili.
Per i FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10. 
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. 
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10.
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
 
Per i TERRENI AGRICOLI, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
 Per le AREE FABBRICABILI, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 
GUIDA AL CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA
L'imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili.
Diversamente dalle imposte sui redditi l'IMU si calcola e si versa per l'anno corrente.
Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
  • BASE IMPONIBILE
  • MESI DI POSSESSO
  • PERCENTUALE DI POSSESSO
  • ALIQUOTA DI RIFERIMENTO
  • DETRAZIONI SPETTANTI
Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
   
 INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA:  
 
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