IUC

L'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è stata espressamente abrogata dall’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).


IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC
 
Con la Legge n. 147/2013 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale - IUC - che si compone di una imposta di natura patrimoniale, l’ IMU, dovuta dal possessore di immobili  e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili - TASI - e nella tariffa sui rifiuti – TARI.

L'IMU, è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (eccetto quelle accatastate in categoria A1, A8 e A9).

La TASI è il nuovo tributo per i servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell’immobile, la cui base imponibile è la medesima dell’IMU.

La TARI – tariffa corrispettiva per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sostituisce la TARES - è gestita e riscossa da SAV.NO scarl con le medesime modalità degli anni scorsi, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e del numero degli svuotamenti della frazione secca.
 
 
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