NUOVA IMU (dal 2020)

LA NUOVA IMU (DAL 2020)

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto l'introduzione, dal 1° gennaio 2020, della nuova IMU, risultato dell’abolizione delle precedenti IMU e TASI vigenti fino al 31 dicembre 2019. A decorrere dal 2020, pertanto, non è più dovuto il versamento della TASI.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.06.2020 è stato approvato un nuovo Regolamento e con deliberazione n. 4 del 27.01.2021 le aliquote IMU vigenti per il 2021.

SOGGETTI PASSIVI: CHI DEVE PAGARE
 

Il presupposto per il pagamento della nuova IMU è il possesso di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione dell’abitazione principale o assimilata (purché non appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 - A/9) e delle relative pertinenze.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Ai fini IMU sono considerati possessori:

- il proprietario;

- il titolare di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;

- il genitore assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- il locatario, nel caso di locazione finanziaria (leasing), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione dell'imposta, si deve tener conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche per l'applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

OGGETTO DELL'IMPOSTA: PER COSA PAGARE

Abitazione principale

La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista da IMU e TASI per l’abitazione principale e le relative pertinenze, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (cd. immobili di lusso), che rimangono assoggettate all’imposta. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le esenzioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

Sono assimiliate all'abitazione principale:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e adibiti ad abitazione principale;

- la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- un solo immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per questi possessori non sono richieste le condizioni della dimora e della residenza anagrafica;

- l'unità immobiliare (e le relative pertinenze) posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Fabbricati

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Costituisce parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Fabbricati rurali

L'immobile è considerato strumentale all'attività agricola se iscritto nella categoria catastale D/10 o se in possesso dell’annotazione di ruralità, rinvenibile nella visura catastale. In caso contrario è soggetto al pagamento dell'imposta ad aliquota ordinaria. In caso di variazioni catastali, annotazioni di ruralità o nuovi accatastamenti di fabbricati con requisiti di ruralità, i benefici fiscali saranno applicabili dalla data di presentazione della procedura "Docfa", che ne attesti i requisiti.

Terreno agricolo

Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (siano essi persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

BASE IMPONIBILE, ALIQUOTE, DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, così determinata:

Fabbricati

Il valore dei fabbricati si ottiene moltiplicando la rendita iscritta a catasto, rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati di categoria catastale A/10 e D/5;

- 65 per i fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/5);

- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Aliquote FABBRICATI 2021

4 per mille con detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali iscritte al catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per tipo nelle categorie C/2, C/6, C/7);

7 per mille con detrazione di € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità;

1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d.immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

9 per mille per altri fabbricati.

E' riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobiliad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquotabase del 7,6 per mille.

La suddetta detrazione di € 200,00 si applica fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e sue pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il qualesi protrae tale destinazione d’uso.

Terreni agricoli

Il valore dei terreni si ottiene moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, per 135 . Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole. I comproprietari di terreni che non possiedono i requisiti rurali sono soggetti al pagamento integrale dell’imposta.

Aliquote TERRENI 2021

8 per mille

Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposta, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di:

- utilizzazione edificatoria dell’area;

- demolizione del fabbricato;

- interventi di recupero ai sensi dell’art. 3, c. 1, lettere c), d)ed f) del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001,

la base imponibile è costituita dal valore venale dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Aliquota AREE FABBRICABILI 2021
9 per mille

RIDUZIONI 

Immobili concessi in comodato 

E' prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari abitative concesse in comodato, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere stipulato a favore di parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli o figli-genitori);

- l’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;

- l’immobile concesso in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1-A/8-A/9;

- il contratto di comodato (anche se verbale) deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate;

- il comodante (soggetto passivo) deve possedere nel territorio nazionale al massimo due immobili ad uso abitativo, entrambi ubicati nel comune di Cessalto: uno deve essere la sua abitazione principale e l’altro deve essere l’abitazione nella quale il comodatario (utilizzatore) ha residenza anagrafica e dimora abituale.

In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori. Per il riconoscimento della riduzione è richiesta l’esibizione all’Ufficio tributi di copia del contratto di comodato completo di registrazione, ovvero della sola registrazione, in caso di comodato verbale.

Fabbricati inagibili o inabitabili 

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’inagibilità o l’inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

La riduzione si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilitào l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Locazioni a canone concordato 

E’ confermata la riduzione dell'IMU del 25% disposta dalla Legge n. 431/1998, pertanto l’IMU da versare è pari al 75% dell’imposta calcolata ad aliquota ordinaria.

Per beneficiare della riduzione, i contratti di locazione devono essere stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della citata Legge n. 431/1998, in base al quale il valore, la durata e le altre condizioni contrattuali devono essere definiti sulla base di appositi accordi territoriali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, tenendo conto dei criteri generali previsti da apposito Decreto Interministeriale (Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017, pubblicato in G.U. n.62 del 15 marzo 2017).

Per il riconoscimento del beneficio è richiesta l’esibizione all’Ufficio tributi di copia del contratto, completo dell'attestazione della rispondenza del suo contenuto economico e normativo all’accordo territoriale tra le rispettive organizzazioni della proprietà e degli inquilini e della registrazione all’Agenzia delle Entrate.

Fabbricati di interesse storico o artistico 

La base imponibile è ridotta del 50%.

Cittadini Residenti all'estero (AIRE) 

Dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), è stata introdotta una riduzione pari al 50% dell’imposta municipale unica (IMU) per i pensionati residenti all’estero e iscritti all’AIRE (titolari di pensione maturata in regime di convenzione Internazionale con l'Italia).
La riduzione potrà riguardare un solo immobile destinato ad uso abitativo, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto. La stessa è concessa a condizione che l’unità immobiliare posseduta non venga concessa in locazione o comodato d’uso.

ESENZIONI 

Per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, sono esenti:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché quelli posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (art. 5 bis D.P.R. n.601/1973);

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi inItalia;

- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale delle attività previste nella citata lettera i), vale a dire attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole), iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Sono parzialmente esenti, per il 70% del valore imponibile, gli immobili dati con contratto di comodato gratuito, registrato, al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. Se si tratta di immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota di imposta di spettanza statale, l’esenzione parziale opera solo per la quota riservata al Comune.

SCADENZE 

Il pagamento dell'imposta per l’anno 2021 deve essere effettuato entro il:

- 16 settembre 2021: acconto (con esclusione della quota Stato riferita agli immobili di categoria catastale D, per la quale la scadenza rimane il 16 giugno2020);

- 16 dicembre 2021: saldo

E' facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione, entro la scadenza della prima rata. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, oppure sulla base delle aliquote approvate per l'anno 2021.

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa 

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Versamento mediante modello F24 
Nel modello, oltre al codice tributo, dovrà essere indicato anche il seguente codice catastale del Comune di Cessalto: C580

 Codici tributo

3912 IMU abitazione principale (categoria A1 - A8 - A9) e relative pertinenze

3914 IMU terreni agricoli

3916 IMU aree fabbricabili

3918 IMU altri fabbricati (diversi dalla categoria catastale D)

3925 IMU Immobili ad uso produttivo in categoria D - STATO

3930 IMU Immobili ad uso produttivo in categoria D – COMUNE

L’imposta non è dovuta se è pari o inferiore ad € 12,00. L’importo di ogni rigo del modello di pagamento deve essere arrotondato all'euro:

- per difetto, se la frazione decimale è minore od uguale a 49 centesimi;

- per eccesso, se la frazione decimale è superiore a 49 centesimi.

Si considerano regolarmente effettuati i versamenti di un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne venga data comunicazione al Comune. I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematica.

Modalità di pagamento per i residenti all'estero

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono pagare la quota d'imposta dovuta al Comune mediante bonifico bancario a favore di:

Banca Monte dei Paschi di Siena – sede di Cessalto - IBAN:IT82L0103061590000000585242 BIC/SWIFT: PASCITM1V84

Nel bonifico dovranno essere indicati:

- cognome, nome e codice fiscale del contribuente;

- causale: ACCONTO IMU oppure SALDO IMU con precisazione dell'anno di pagamento.

L'eventuale quota riservata allo Stato (solo per fabbricati in categoria D) deve invece essere versata mediante bonifico bancario a favore di:

Banca d'Italia IBAN: IT02 G010 0003 2453 4800 6108 000 BIC/SWIFT:BITAITRRENT, secondo le modalità indicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel comunicato del 31/5/2012.

Nella causale del versamento indicare :

- codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e irelativi codici tributo;

- l'annualità di riferimento;

- l'indicazione "Acconto" o "Saldo".

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Il rimborso della somme versate e non dovute deve essere richiesto, mediante specifica istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio provvederà ad effettuare il rimborso, comprensivo degli interessi legali, entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dal momento in cui sono divenuti esigibili.

In sostituzione al rimborso è possibile compensare i proprio crediti e debiti IMU, di competenza comunale, anche relativi ad annualità diverse. A tal fine deve essere presentata apposita istanza contenente l'esatta ed analitica indicazione degli importi oggetto della compensazione richiesta. La compensazione non è ammessa con altri tributi comunali.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che omettono od eseguono parzialmente il pagamento dovuto possono regolarizzare spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la stessa non sia già stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento. L'importo da versare deve comprendere anche l'ammontare della sanzione e degli interessi, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione, per i casi tassativamente elencati nelle istruzioni di compilazione, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha fatto sorgere l'obbligo dichiarativo stesso. La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini dell'IMU e della TASI in quanto compatibili.

La dichiarazione può essere presentata con le seguenti modalità:

-consegna diretta presso l'Ufficio Tributi del Comune, in Piazza Martiri della Libertà n. 3 - Cessalto;

- spedizione in busta chiusa, mediante raccomandata semplice all'UfficioTributi comunale, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione IMU" e l'indicazione dell'anno di riferimento, al seguente indirizzo: Piazza Martiridella Libertà n. 3 – 31040 Cessalto (TV);

- invio telematico mediante posta certificata al seguente indirizzo pec:protocollo.comune.cessalto.tv@pecveneto.it.

In caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altra modalità equivalente dalla quale risulti con certezza la data di invio.

 

 

 

   
 

 
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