...IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'Imposta Municipale propria, istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è rimasta in vigore fino al 31.12.2019. Dal 1° gennaio 2020 è stata sostituita dalla "nuova" IMU, disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Rimane attiva l'attività di controllo, che si estende ai 5 anni successivi all'anno di imposta considerato. Tutte le informazioni di seguito riportate si riferiscono, pertanto,alle annualità di imposta ancora oggetto di eventuale acceramento, ad esaurimento. .
 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 

L'Imposta Municipale Unica è stata introdotta dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e la sua entrata in vigore è stata anticipata al 1° gennaio 2012 dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, che ha regolato le principali disposizioni dell'imposta. In via integrativa e per relazione si deve far riferimento anche al D.Lgs. 504/1992 istitutivo dell'ICI. In sede di conversione in Legge del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 (Legge n. 44 del 26 aprile 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2012) sono state introdotte ulteriori modifiche all'imposta. La legge 228/2012, il D.L. n. 54 del 21.05.2013 e il D.L. n. 102 del 31.08.2013 hanno introdotto ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta.
Da ultimo, la Legge 27.12.2013, n. 14 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'IMU, della Tasi e della TARI.
Il Regolamento per la discliplina della IUC (deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10.07.2014) completa il quadro normativo.


SOGGETTI PASSIVI
 

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano possessori di immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi, con l'esclusione dell'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelli accatastati nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze.
In caso di successione, ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile, il coniuge superstite diviene titolare del diritto di abitazione sull'immobile di residenza coniugale, anche in presenza di altri eredi e pertanto soggetto passivo IMU.
Ai soli fini IMU, è soggetto passivo d'imposta il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, comma 12-quinquies,  D.L. 16/2012 come convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012) con diritto alla detrazione base ed alla maggior detrazione stabilita dalla legge.
Non sono soggetti all'IMU gli inquilini e i nudi proprietari.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.


BENI IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMU
 

Sono soggetti al pagamento dell'IMU i seguenti immobili:
- i fabbricati, comprese le sole abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A1, A8 E A9, unitamente alle loro pertinenze
- i terreni agricoli, anche se incolti
- le aree edificabili

L'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 ha disposto che, dal 2014, l'IMU non più dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentali di cui al comma 8 del D.L. 201/11.
L'art. 2, comma 2, del D.L. 102/2013 ha disposto, dal 2014, l'esenzione dall'IMU dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.


DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
 

L'IMU si applica sul valore degli immobili posseduti, calcolati come segue:

 
Fabbricati iscritti in catasto
Il valore dei fabbricati è determinato a partire dalla rendita catastale attribuita agli stessi. Per consultare la rendita catastale di un immobile iscritto al catasto è possibile accedere al sito dell'Agenzia del Territorio http://www.agenziaterritorio.gov.it nella sezione "Servizi online per i privati/Consulta i dati catastali(visure)/Visure catastali online" effettuabili sulla base degli identificativi catastali. Ai fini della consultazione è necessario possedere un collegamento internet, il codice fiscale dell'intestatario del bene, i dati catastali dell'immobile (sezione, foglio, particella o mappale, subalterno) desumibili da atti notarili o documentazione catastale.
La base imponibile per le varie tipologie di immobili si ottiene applicando alla rendita catastale,  rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 
Categoria catastale fabbricato Calcolo base imponibile
A (tranne A/10) - C/2 - C/6 - C/7 Rendita catastale x 1,05 x 160
A/10 Rendita catastale x 1,05 x 80
B - C/3 - C/4 - C/5 Rendita catastale x 1,05 x 140
C/1 Rendita catastale x 1,05 x 55
D (tranne D/5) Rendita catastale x 1,05 x 65*
D/5 Rendita catastale x 1,05 x 80
* dal 1° gennaio 2013 il moltiplicatore è elevato a 65 (per il 2012 era 60)

Terreni agricoli
La base imponibile si ottiene applicando all'ammontare del Reddito Dominicale, rivalutato del 25 per cento, il moltiplicatore 135 (Reddito Dominicale x 1,25 x 135).
Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 (dal 2014, prima era 110),  (Reddito Dominicale x 1,25 x 75).
In tal caso è soggetta all'imposta solo la parte di valore eccedente € 6.000,00 con le seguenti riduzioni:
- del 70% sulla parte di valore eccedente € 6.000,00 e fino ad € 15.500,00
- del 50% sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a € 25.500,00
- del 25% sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino a € 32.000,00.
 
Aree edificabili
La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione.
Per i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili si può fare riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 27.02.2012, ultima assunta in merito.


RIDUZIONI:
 
Fabbricati inabitabili o inagibili
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o inagibili e di fatto non utilizzati.
L'inabitabilità o inagibilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario oppure è autocertificata dal contribuente con dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445.
 
Fabbricati di interesse storico o artistico
 La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Dlg. n.42/2004 (già art.1 L. n.1089 del 1939 e art. 1, comma 2, lett.a) del D.lgs. n.490/1999).


COMPETENZA DELL'IMPOSTA
 

L'art. 1, c 380, della Legge 228/2012 ha “riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% . Ne consegue che per tali immobili, la cui aliquota è fissata dal Comune di Cessalto allo 0,8% l’imposta va suddivisa applicando alla base imponibile:
     -    l’aliquota “standard” dello 0,76% a favore dello Stato
     -    l’aliquota dello 0,04% a favore del Comune.

Con Risoluzione  n. 33 del 21 maggio 2013 sono stati istituiti due nuovi codici tributo per il versamento:
    -    3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
    -    3930 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per tutte le altre tipologie di immobili l'imposta va versata interamente al comune.


CALCOLO DELL'IMPOSTA
 

Per l'anno 2014 sono state confermate le aliquote vigenti lo scorso anno (vedi deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 10.07.2014).
 
  Aliquote deliberate dal Comune
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (categoria A1-A8-A9) 4,0 per mille
Aliquota ordinaria per seconde case, negozi, capannoni, aree edificabili, ecc. 8,0 per mille
Aliquota terreni agricoli 7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale € 200,00
 
Abitazione principale e sue pertinenze:
L'imposta si applica solo agli immobili utilizzati come abitazione principale accatastati nelle categorie catastali A1-A8-A9, con le relative pertinenze. L'imposta è calcolata ad aliquota agevolata (4 per mille ) e con la detrazione di legge.

E' considerato abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, locali di deposito), C/6 (garage, box, posti auto) e C/7 (tettoie chiuse  o aperte), nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 
Assimilazione all'abitazione principale:
Sono equiparate alle abitazioni principali per l'applicazione sia dell'aliquota che della detrazione le abitazioni di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locate e quelle possedute da cittadini italiani non residenti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, sempre che non risultino locate.
Per legge alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alle unità immobiliari assegnate dall'ATER si applica solo la detrazione per abitazione principale e non anche l'aliquota agevolata.
 
Detrazioni:
La detrazione per abitazione principale è pari a € 200,00, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e in proporzione alla quota di destinazione d'uso dell'unità immobiliare ad abitazione principale da parte di ciascuno dei soggetti passivi indipendentemente dalla quota di possesso.
 
Esempio di calcolo IMU di una abitazione principale:
 Fabbricato classificato A/2 con rendita catastale pari ad € 542,00, pertinenza classificata C/6 con rendita catastale di € 34,70 posseduti al 50% da due coniugi, con due figli conviventi minori di 26 anni:
categoria immobile
rendita catastale
(RC)
Valore imponibile
(RC x 1,05 x 160)
IMU lorda
(4 per mille)
A/8 1.028,78 172.835,04 691,34
C/6 84,60 14.212,80 56,85
  TOTALE LORDO 748,19
Detrazione 200,00
IMU da versare 548,19

L'imposta dovuta è interamente di competenza del Comune. Non è da versare se di importo pari o inferiore a € 10,00 (riferiti all'intera annualità).
 
Abitazioni a disposizione:
Si considerano abitazioni a disposizione e perciò soggette all'aliquota ordinaria dell'8 per mille, tutte quelle che non sono abitazione principale, ad esempio unità immobiliari affittate o non utilizzate.
Sono soggette ad aliquota ordinaria anche le pertinenze dell'abitazione principale (assoggettata all'imposta) eccedenti rispetto ai limiti annessi (stabiliti in n. 1 per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7).
L'imposta dovuta è interamente di competenza del Comune.
 
Fabbricati produttivi classificati nel gruppo catastale "D":
Alla base imponibile calcolata in base alla classificazione e alla rendita catastale andrà applicata l'aliquota ordinaria  dell' 8 per mille.
L'imposta dovuta è di competenza in parte del Comune (o,o4%) e in parte dello Stato (0,76%).
 
Terreni agricoli:
I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs n.99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta del 7,6 per mille limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
- del 70% sulla parte di valore eccedente € 6.000,00 e fino ad € 15.500,00
- del 50% sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino ad € 25.500,00
- del 25% sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino ad € 32.000,00
Vengono considerati non edificabili i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, che utilizzano il fondo per lo svolgimento di attività agricole, alle condizioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU.
 
 
SCADENZE VERSAMENTI
 
 - entro il 17 giugno 2014  acconto 50%, oppure il totale, in unica soluzione
 -  entro il 16 dicembre 2014 saldo

Gli importi da versare vanno arrotondati all'unità di Euro per ogni rigo compilato. Non è da versare l'IMU se di importo pari o inferiore ad € 10,00 (riferiti all'intera annualità). 
 
Codici tributo:
Per il versamento con il modello F24: 
- sezione: EL (Enti Locali)
- codice ente/codice Comune: per gli immobili ubicati nel Comune di Cessalto, indicare C580
- codice tributo: sono distinti tra IMU di competenza del Comune e dello Stato e per tipologia di immobili.
 
Tipologia immobile competenza Codice tributo
abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A1, A8 e A9) COMUNE 3912
terreni agricoli COMUNE 3914
aree fabbricabili COMUNE 3916
altri fabbricati COMUNE 3918
immobili ad uso produttivo gruppo D – incremento Comune COMUNE 3930
immobili ad uso produttivo gruppo D  – STATO STATO 3925

L'imposta si può versare anche utilizzando il conto corrente postale n. 1008857615


DICHIARAZIONE


Nei casi in cui le disposizioni di leggi vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di avvenuta variazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta, in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute nel medesimo termine indicato. Nell'ipotesi di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta
 
 

 
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