Passaggio di proprietà di autovetture, moto ed altri beni mobili registrati

Con il decreto legge “Bersani” (n. 223 del 4 luglio 2006) è stata modificata la competenza all’autenticazione della firma del venditoresugli atti e sulle dichiarazioni aventi ad oggetto la vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (tutti i beni mobili registrati).Ora la firma sul certificato di proprietà del veicolo può essere autenticata anche presso l’ufficio anagrafe del Comune.Il venditore del bene deve presentarsi all’anagrafe con il certificato di proprietà compilato (in sua assenza con il foglio complementare) e una marca da bollo da euro 14,62.

In caso di regime patrimoniale di comunione dei beni, occorrerà l’autenticazione delle firme di entrambi i coniugi.

Occorre essere muniti di un documento di identità valido.

Per il completamento della pratica occorre registrare il passaggio di proprietà all’ ACI – Ufficio PRA e aggiornare la carta di circolazione, oppure rivolgersi presso un’agenzia o studio di consulenza automobilistica.

Il termine per la presentazione della richiesta di registrazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell’autentica della firma dell’atto di vendita.

E’ possibile comunque richiedere l’autenticazione della firma anche presso gli sportelli telematici dell’automobilista (STA).

Questi rilasciano, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà.
Gli sportelli possono essere attivati:

  • presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
  • presso gli uffici provinciali dell’A.C.I. che gestiscono il P.R.A.*;
  • presso le delegazioni dell’A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.
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