Autocertificazioni

Dal 1° Gennaio 2012 sono entrate in vigore alcune determinanti modifiche relative alla disciplina dei “CERTIFICATI” e delle “DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE”.

A partire da quella data, tutti i certificati relativi a STATI, QUALITA’ PERSONALI e FATTI (ad esempio: stato di famiglia, certificato di residenza, certificato di nascita, ecc.), richiesti agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe, sono validi esclusivamente nei confronti di rapporti tra privati.

Nei casi, invece, di certificati indirizzati alla Pubblica Amministrazione (ad esempio: INPS, Distretti Sanitari, Scuole, ecc.) e/o ai gestori di pubblici servizi (ad esempio: ENEL, AGSM, TELECOM, ecc.) gli stessi DEVONO essere sostituiti da “AUTOCERTIFICAZIONE”.

A conferma di quanto sopra, tutte le certificazioni emesse dai Servizi Demografici già riportano la dicitura di legge (obbligatoria e a pena di nullità): “IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO’ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI”. In tali casi, per qualsiasi procedimento venisse richiesto ed utilizzato un “certificato”, lo stesso non potrebbe produrre effetti essendo la documentazione presentata priva di validità.

Ogni cittadino residente può accedere al servizio di autocertificazione mediante lo Sportello Online del Comune.
Per l’accesso,  il cittadino deve richiedere l’assegnazione dei propri codici identificativi.
La domanda va presentata all’ufficio protocollo del Comune allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e indicando un indirizzo e-mail presso il quale spedire i relativi codici d’accesso.

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