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INFORMAZIONI PER OMESSO PAGAMENTO

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto
  • In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell’imposta dovuta, ovvero della differenza d’imposta dovuta, ovvero dell’imposta tardivamente versata.
  • In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta al 15%. Se il ritardo non è superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta all'1% per ogni giorno di ritardo.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica, sul primo anno d'imposta, la sanzione amministrativa del:
  • 100% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
  • 150% se la violazione si riferisce a due anni;
  • 200% se la violazione si riferisce a più di due anni con un minimo di 50 euro
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica sul primo anno d’imposta la sanzione amministrativa del:
  • 50% se la violazione è riferita ad un solo anno
  • 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
  • 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni.
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