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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

·        D.Lgs 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni;

·        D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546;

·        D.L. n. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006;

·        D.L. n. 262/2206 convertito dalla legge 286/2006;

·        Legge finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006);

·        D.L. n. 93/2008 convertito dalla Legge 126/2008 per quanto attiene “all’esenzione I.C.I. prima casa”;

·        Regolamento comunale I.C.I.;

·        Regolamento generale delle Entrate comunali.

 

Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e  terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa), ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto

 

L'imposta è dovuta dai soggetti sopraindicati per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. Tali soggetti devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Presentazione della dichiarazione annuale:

- utilizzando Modello Dichiarazione I.C.I. conforme a  quello approvato annualmente dal Ministero delle finanze, in duplice copia (copia per il Comune e copia per l’elaborazione meccanografica), da consegnare direttamente all’Ufficio Tributi comunale (che rilascerà ricevuta) o tramite raccomandata r.r. indirizzata all’ufficio medesimo, in busta recante la dicitura “Dichiarazione I.C.I. per l’anno (in oggetto)”

Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni interessati e fatte pervenire (sempre in duplice copia) ai singoli Enti.

 

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