Pubblici Spattacoli

Pubblici spettacoli

PUBBLICI SPETTACOLI

Autorizzazione all'attività di concertini nei pubblici esercizi

I titolari di attività di pubblico esercizio di somministrazione che intendono esercitare anche l'attività sussidiaria e saltuaria di “concertini, piano bar, ecc” all'interno del locale, o sul plateatico già in concessione non devono richiedere l'autorizzazione comunale purchè non venga cambiata la destinazione d'uso del locale, non si paghi il biglietto d'ingresso e non vengano aumentati i prezzi sulle consumazioni.

Norme di riferimento

  • Art. 69 e 71 R. D. 18/06/1931 n. 773 (TULPS)
  • Art. 19 D.P.R. 24/07/1977 n. 616

Autorizzazione di agibilità per locali di pubblico spettacolo

Norme di riferimento

  • Art. 69, 71 e 80 R.D. 18.06.1931 n. 773 (TULPS)
  • Art. 141, 141 bis e 142 R. D. 6/05/1940 n. 635
  • Art. 19 D.P.R. 24/07/1977 n. 616

Autorizzazione all'esercizio di pubblici spettacoli (discoteche e sale da ballo)

Norme di riferimento

  • Art. 68, 69, 71 e 80 R.D. 18/06/1931 n. 773 (TULPS)
  • Art. 141, 141 bis e 142 R.D. 06/05/1940 n. 635
  • Art. 19 D.P.R. 24/07/1977 n. 616

Licenza per titolari di spettacolo viaggiante

Per esercitare l'attività l'interessato dovrà chiedere il rilascio dell'autorizzazione al comune di residenza, dimostrando il possesso delle giostre e dell'avvenuto collaudo delle stesse da parte di tecnico abilitato. Il possesso di questa autorizzazione comunale è necessario per poter esercitare l'attività in tutto il territorio nazionale.

Norme di riferimento

  • Art. 69 del TULPS

Autorizzazione all'esercizio di spettacolo viaggiante

I possessori di licenza dello spettacolo viaggiante possono esercitare l'attività, su area pubblica o privata, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione al Comune per il periodo interessato e per le giostre che si vogliono installare. Se il numero di attrazioni è considerevole il Comune le rilascia previa verifica della sicurezza e igienicità del parco da parte della Commissione di Vigilanza comunale o provinciale.

Norme di riferimento

  • Artt. 69, 70 e 80 R.D. 18/06/1931 n. 773
  • L. 18/03/1968 n. 337
  • Art. 7 D.P.R. 30/06/1972 n. 748

Autorizzazione organizzazione di mostre/manifestazioni

Gli organizzatori di manifestazioni tradizionali locali (Comitati, Parrocchia, Associazioni, Onlus, ecc) debbono presentare una domanda unica per tutte le varie attività che si svolgeranno durante il periodo della festa.

Norme di riferimento

  • Art. 68,69,70 e 80 R.D. 18/06/1931 n. 773
  • L. 18/03/1968 n. 337
  • Art. 7 D.P.R. 30/06/1972 n. 748

Autorizzazione per aperture sale giochi

Norme di riferimento

  • Art. 86 e 110 TULPS
  • Decreto 04.12.2003 di disciplina degli apparecchi indicati all'art. 110, comma 6 TULPS

Denuncia inizio attività per giochi leciti, installazione di apparecchi automatici da gioco in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati

Per poter attivare in un locale, anche di un circolo privato, dei giochi leciti, compresa l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento (quali flippers, videogiochi, gru pesca, ruspa, “Fun games”, ecc) è prima necessario presentare al Comune una denuncia d'inizio attività elencante il tipo di giochi prescelti (fra quelli permessi) e gli apparecchi installati. Gli apparecchi che consentono vincite in denaro o la prosecuzione o ripetizione della partita sono installati solo presso locali autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.. dal 1° maggio 2004 non sarà più consentito detenere i cosiddetti “videopoker”, quegli apparecchi che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino ad un massimo di dieci volte”

  • Art. 86 e 110 TULPS
  • R.D. 18/06/1931 n. 773
  • Art. 19 L. n. 241/1990
  • Art. 38 L. 23/12/2000 n. 288
  • D.P.R. n. 407/1994
  • Decreto 21 maggio 2003
  • Decreto 4 dicembre 2003di disciplina degli apparecchi indicati all'art. 110, c. 6 TULPS
  • Decreto 27 ottobre 2003, determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 lett. B) del TULPS, che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.

Comunicazione svolgimento lotterie, tombole e pesche di beneficenza

Gli enti morali, le associazioni, ed i comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e delle ONLUS che vogliono organizzare una tombola, una lotteria od una pesca di beneficenza devono presentare, con un anticipo di almeno 30 giorni al Comune e alla Prefettura di Rovigo, apposita comunicazione di svolgimento indicando tutti gli elementi previsti dalla normativa ed allegando i documenti necessari secondo il tipo.

Norma di riferimento

  • Art. 13 e 14 del D.P.R. 26/10/2001 n. 430
  • Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2002
torna all'inizio del contenuto