Commercio in sede fissa

commercio fisso

COMMERCIO SULLE AREE PRIVATE

APERTURA ESERCIZIO DI VICINATO

Apertura esercizio commercio di vicinato (fino a 250 mq. Di superficie di vendita)

Regime autorizzatorio

L'apertura di un esercizio di vicinato è subordinata a preventiva comunicazione, in carta libera, al Comune nella quale il titolare o il legale rappresentante deve dichiarare:

  • generalità e residenza o domicilio legale, ragione sociale o denominazione sociale della società e la sua sede legale;
  • di essere in possesso dei requisiti morali e, solo per il settore alimentare, professionali. Detti requisiti sono indicati nell'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
  • di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizia, le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;
  • il settore o i settori merceologici;
  • l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Procedimento

  • ricezione comunicazione di apertura in quattro copie;
  • rilascio ricevuta comprovante il ricevimento della comunicazione;
  • protocollo della comunicazione;
  • verifica della completezza della comunicazione;
  • verifica del possesso da parte dell'interessato dei requisiti di carattere professionale (per il solo settore alimentare)
  • acquisizione del certificato penale generale;
  • acquisizione dell'autorizzazione sanitaria (per il solo settore alimentare);
  • acquisizione del certificato di agibilità;
  • verifica della corretta destinazione d'uso dei locali;
  • verifica dell'area di vendita e della conformità ai regolamenti di polizia locale, urbana e annonaria;
  • trasmissione dei dati relativi al settore merceologico, alla superficie di vendita e all'ubicazione, all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Nel caso di insussistenza di uno o più requisiti e o presupposti di legge, verrà notificata diffida all'attivazione dell'esercizio.

Contribuzione Una marca da € 10,33

Tempi

L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

Norma di riferimento

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Reclami, ricorsi e opposizioni Reclami

possono essere presentati all'Ufficio competente, presso il Comune o, per scritto, indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.

Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.


TRASFERIMENTO SEDE ESERCIZIO DI VICINATO

Trasferimento di sede di esercizio commerciale di vicinato (fino a 250 mq. Di superficie di vendita).

Regime autorizzatorio

Il trasferimento di sede di un esercizio di vicinato è subordinato a preventiva comunicazione, in carta libera, al Comune nella quale il titolare o il legale rappresentante deve dichiarare:

  • generalità e residenza o domicilio legale, ragione sociale o denominazione sociale della società e sua sede legale;
  • l'attuale ubicazione dell'esercizio commerciale e l'ubicazione dove si intende trasferire l'esercizio;
  • di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;
  • il settore o i settori merceologici;
  • l'indicazione della superficie di vendita;

Procedimento

  • ricezione comunicazione di trasferimento in quattro copie;
  • rilascio ricevuta comprovante il ricevimento della comunicazione;
  • protocollo della comunicazione;
  • verifica della completezza della comunicazione;
  • acquisizione dell'autorizzazione sanitaria (per il solo settore alimentare);
  • acquisizione del certificato di agibilità;
  • verifica della corretta destinazione d'uso dei locali;
  • verifica dell'area di vendita e della conformità ai regolamenti di polizia locale, urbana e annonaria;
  • trasmissione dei dati relativi al settore merceologico, alla superficie di vendita e all'ubicazione, all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Nel caso di insussistenza di uno o più requisiti e o presupposti di legge, verrà notificata diffida al trasferimento dell'esercizio.

Contribuzione Una marca da € 10,33

Tempi

Il trasferimento può avvenire decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Reclami, ricorsi e opposizioni Reclami

possono essere presentati all'Ufficio competente, presso il Comune o per scritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.

Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.


AMPLIAMENTO ESERCIZI DI VICINATO

Ampliamento superficie di vendita di esercizio commerciale di vicinato (fino a 250 mq.)

Regime autorizzatorio

L'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato è subordinato a preventiva comunicazione, in carta libera, al Comune nella quale il titolare o il legale rappresentante deve dichiarare:

  • generalità e residenza o domicilio legale, ragione sociale o denominazione sociale della società e sua sede legale;
  • l'ubicazione dell'esercizio commerciale;
  • la superficie di vendita dell'esercizio prima ed a seguito dell'ampliamento;
  • di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;
  • il settore o i settori merceologici.

Procedimento

  • ricezione comunicazione di ampliamento;
  • rilascio ricevuta comprovante il ricevimento della comunicazione;
  • protocollo della comunicazione;
  • verifica della completezza della comunicazione;
  • acquisizione dell'autorizzazione sanitaria per la parte ampliata (per il solo settore alimentare);
  • acquisizione del certificato di agibilità;
  • verifica della corretta destinazione d'uso della parte ampliata dei locali;
  • verifica dell'area di vendita e della conformità ai regolamenti di polizia locale, urbana e annonaria;
  • trasmissione dei dati relativi al settore merceologico, alla superficie di vendita e all'ubicazione, all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Nel caso di insussistenza di uno o più requisiti e o presupposti di legge, verrà notificata diffida all'ampliamento dell'esercizio.

Contribuzione Una marca da € 10,33

Tempi

L'ampliamento può avvenire decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Reclami, ricorsi e opposizioni Reclami

possono essere presentati all'Ufficio competente, presso il Comune o per scritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.

Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.


APERTURA ISTITUTI DI BELLEZZA (Barbiere – Parrucchiere – Estetista)

La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista deve essere inoltrata al Comune competente per territorio.

Requisiti di accesso all'attività

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'esistenza dei requisiti di distanza tra gli esercizi, di superficie minima dei locali, di idoneità igienico_sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili e di destinazione d'uso dei locali artigianali o commerciale.

La distanza minima tra l''esercizio di cui si richiede l'apertura e i preesistenti esercizi dello stesso tipo non dovrà essere inferiore a m. …….. tale distanza viene misurata secondo la via più breve.

La superficie dell'esercizio di barbiere, parrucchiere e di estetista non dovrà essere inferiore a mq. ….. compreso lo spazio occupato dalle attrezzature ed escluso le superfici di servizio.

La superficie dell'istituto di bellezza non dovrà essere inferiore a mq. … compreso lo spazio occupato dalle attrezzature ed escluse le superfici di servizio.

Presentazione delle domande

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere redatta in carta legale e deve contenere i seguenti dati:

  • se trattasi di persona fisica: generalità, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico e codice fiscale;
  • se trattasi di società: denominazione o ragione e sede sociale, eventuale insegna e numero di iscrizione al registro delle imprese, recapito telefonico e codice fiscale.

Nella domanda deve essere indicata l'ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l'attività richiesta, con specificato se posti o meno a piano terra, nonché se l'attività viene svolta in locale pubblico o presso il domicilio dell'esercente o presso Enti, Uffici, Associazioni o negli appositi reparti degli Alberghi diurni o Hotels, presso Palestre, Clubs privati, Case di Cura, Ospedali, Ricoveri per anziani, Istituti di estetica medica.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • attestato relativo ai requisiti professionali;
  • planimetria in scala 1: …… dei locali ove si intende esercitare l'attività, firmata dal richiedente e da un tecnico iscritto all'albo;
  • copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati e munite di prova dell'avvenuta registrazione.

Iter

Esperiti gli accertamenti previsti, il responsabile del procedimento rilascia l'autorizzazione, con provvedimento comunicato al richiedente, entro e non oltre …. giorni dalla data di presentazione della domanda. Entro lo stesso termine è comunicato il diniego, motivato, dell'autorizzazione.

Del rilascio o diniego dell'autorizzazione viene data immediatamente comunicazione alla Commissione provinciale per l'Artigianato, alla Camera di Commercio, all'Ufficio Tributi del Comune. All'Azienda U.L.S. competente per territorio.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione pena la revoca della stessa. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a rendere noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno, l'orario giornaliero, le giornate di chiusura e la chiusura per ferie.

E' altresì obbligato ad esporre al pubblico, in modo ben visibile, l'autorizzazione amministrativa e il tariffario delle prestazioni.

Normativa di riferimento

Legge 4 gennaio 1990, n. 1

L.R. ………….

Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista.

Reclami, ricorsi e opposizioni Reclami

possono essere presentati all'Ufficio competente, presso il Comune o , per scritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.

Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

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