Comune di San Pietro di Feletto

Seguici su

NOVITA' SULLA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA


A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (legge 183/2011) ed alle modifiche apportate al DPR 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione relative a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sostituiti dall’autocertificazione o dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
A partire tale data le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblici Servizi (le aziende che gestiscono servizi pubblici come trasporti, fornitura di energia, poste, reti telefoniche, ecc) che accettano o richiedono tali certificazioni incorrono nel reato di violazione dei doveri d’ufficio.
L’ufficio anagrafe e l’ufficio di Stato Civile rilasceranno, quindi, esclusivamente certificati utilizzabili nei rapporti tra privati.
Tali certificati riportano, pena nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” e sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, fatte salve eventuali esenzioni di cui alla tabella B del DPR 642/1972 che devono essere dichiarate dall’interessato all’atto della richiesta.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai, ecc, previo consenso del soggetto privato richiedente.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 d.p.r. 445), non è soggetta all’'imposta di bollo né ai diritti di segreteria e non richiede l'autenticazione della firma del dichiarante.

D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa
modificato dall’art. 15 della L. 183/2011 (legge di stabilità)
Art. 40. Certificati
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»

Art. 74. Violazione dei doveri d'ufficio.
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita;
c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02

L’autocertificazione: cos’è
E’ una dichiarazione firmata dall'interessato che sostituisce i certificati, senza che vi sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Cosa si può “autocertificare”

  • nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti politici
  • stato civile (celibe, nubile, coniugato ecc.) e di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita di un figlio
  • morte del coniuge, di un discendente o di un ascendente
  • obblighi militari
  • iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
  • titoli di studio o qualifiche professionali
  • esami sostenuti
  • titoli di specializzazione o di abilitazione, di formazione, di aggiornamento o di qualificazione tecnica
  • reddito o situazione economica, anche per la concessione di benefici e/o vantaggi di qualunque tipo previsti dalle leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi, con l'indicazione degli importi corrisposti
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato registrato nell'Anagrafe Tributaria
  • disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria della pensione percepita
  • qualità di studente o di casalinga
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili
  • iscrizione ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • assenza di condanne penali
  • vivenza a carico
  • tutti i dati a loro diretta conoscenza contenuti nei registri dello Stato Civile.

Come si fa
Si sottoscrive semplicemente la dichiarazione e la si presenta o la si trasmette via posta, fax o e-mail; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec. La firma non va autenticata né va allegata copia del documento di identità del dichiarante“.

Validità
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:
- per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
- per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).

Modulistica
Per le istanze da presentare al Comune di San Pietro di Feletto, possono essere utilizzati i seguenti moduli

::Dove rivolgersi::

Municipio di San Pietro di Feletto
Via Marconi, 3
Telefono: + 39 0438 486531

 


Passaporto

Il passaporto ordinario è individuale e possono ottenerlo -con gli assensi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente-
tutti i cittadini italiani di qualunque età.

La validità del passaporto è di 3 anni per la fascia di età 0-3 (non compiuti),
di 5 anni per la fascia di età 3-18 anni (non compiuti) e di 10 anni per chi ha compiuto i 18 anni ed essa decorre dalla data
di rilascio del relativo libretto.

Al raggiungimento del termine di 3, 5 e 10 anni, il passaporto non è più valido né rinnovabile
e, pertanto, per ottenere un altro passaporto dovrà essere presentata dall'interessato altra domanda di rilascio di nuovo libretto.

In caso di smarrimento o furto del passaporto, deve essere allegata alla domanda di nuovo rilascio una copia della relativa denuncia,
presentata agli organi competenti.

:: Cosa occorre ::

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Le domande relative ai passaporti vengono presentate (in Italia) nel luogo ove il richiedente ha residenza, domicilio, dimora,
alla Questura o all'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al Comando locale dei Carabinieri o
al Comune, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero (art. 6 Legge nr 1185/1967).

2) Alla domanda di RILASCIO DEL PASSAPORTO va allegata la seguente documentazione:
a) ricevuta di versamento di euro 42,50 da effettuarsi sul c/c postale N. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e
delle Finanze -Dipartimento del Tesoro, con causale: "Importo per il rilascio del passaporto elettronico";
nel caso di richiesta di rilascio di passaporto temporaneo va allegata la ricevuta di euro 5,20 da versare sul conto corrente postale n. 3810521 ntestato al Ministero dell'Economia e
delle Finanze -Dipartimento del Tesoro, con causale: "Importo per il rilascio del passaporto temporaneo".
b) marca amministrativa per uso passaporto di euro 40,29 (Nel caso in cui viene richiesto passaporto con validità limitata ai Paesi
aderenti alla U.E.la marca amministrativa non va allegata);
c) 2 fotografie formato tessera, frontali e su sfondo bianco, di cui una da applicarsi nell'apposito riquadro sulla prima pagina
del modulo di domanda per la relativa legalizzazione; per tale operazione è necessaria la presenza dell'interessato;
d) precedente passaporto di cui il richiedente fosse eventualmente in possesso; in caso di furto o smarrimento dello stesso,
dovrà essere allegata copia della relativa denuncia;
e) nel caso in cui il richiedente sia coniugato, anche se legalmente separato o divorziato, ed abbia figli minori, deve produrre
l'atto di assenso dell'altro coniuge; in mancanza dell'atto di assenso del coniuge, il richiedente dovrà produrre l'autorizzazione
del giudice tutelare competente per territorio (la competenza è determinata dal luogo in cui risiedono i figli minori);
Analogamente dovrà procedersi nel caso di domanda presentata da genitori non coniugati che abbiano figli minori;
f) fotocopia di un documento di identificazione, nel caso in cui la domanda non sia firmata innanzi al personale addetto;
g) la domanda di rilascio presentata a nome di minore di anni 18, dovrà essere firmata dagli esercenti la patria potestà
genitoriale o tutoria; qualora il minore non abbia compiuto i 14 anni, gli esercenti la potestà genitoriale o tutoria dovranno
indicare -all'interno della sezione posta in prima pagina alla voce "ANNOTAZIONI" - del modulo di domanda, il nominativo di uno o più persone che
accompagneranno il minore;

3) Il passaporto a lettura ottica già rilasciato con validità quinquennale può essere rinnovato fino al massimo di dieci anni
a decorrere dalla data del primo rilascio. Alla domanda di RINNOVO DEL PASSAPORTO va allegata la seguente documentazione:
a) marca amministrativa per uso passaporto di euro 40,29; la marca non è necessaria se il passaporto viene utilizzato per
l'espatrio verso i Paesi aderenti all'Unione Europea);
b) il rinnovo del passaporto del richiedente con prole minore sarà effettuato con le medesime modalità previste al precedente
numero 2) lettera e) per il rilascio;
c) il rinnovo del passaporto a favore di minore di anni 18, sarà effettuato con le medesime modalità previste al precedente
numero 2) lettera g) per il rilascio;
d) fotocopia di un documento di identificazione, nel caso in cui la domanda non sia firmata innanzi al personale addetto.


::Caratteristiche delle fotografie::

Circolare Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Direzione Polizia Amministrativa e sociale-prot.n.400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5/12/2005.
FOTO SUL PASSAPORTO
Si trasmette, per l'applicazione delle specifiche, una scheda riepilogativa delle caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografieda allegare alle domande di passaporto da parte dei connazionali.
QUALITA' DELLA FOTOGRAFIA
Le fotografie devono essere:
- non anteriori a sei mesi
- larghezza 35-40 mm
- primo piano della testa e della parte alta delle spalle in modo che il viso occupi il 70-80% della foto, perfettamente a fuoco e chiare nonchè di alta qualità, senza macchie di inchiostro o piegature.
Le fotografie devono:
- mostrare il soggetto direttamente alla macchina
- mostrare i toni del colore dell'incarnato naturale e avere un adeguato tono di contrasto e luce
- essere stampate su carte di alta qualità e con alta risoluzione
Le fotografie scattate con una fotocamera digitale devono essere di alta qualità e stampate su carta fotografica

STILE E LUMINOSITA'
Le fotografie devono:
- avere colore neutro
- mostrare il soggetto ad occhi aperti e chiaramente visibile senza capelli sul viso, mostrare il soggetto rivolto direttamente all'obiettivo, non di traverso (tipo ritratto) e mostrare entrambe le estremità del viso chiaramente, essere scattate su un semplice sfondo di colore chiaro e con luce uniforme senza mostrare ombre o riflessi del flash sul viso e senza effetto "occhi rossi"

OCCHIALI E COPRICAPO
Se il soggetto indossa occhiali:
-le fotografie devono mostrare gli occhi nitidamente senza riflessi del flash sulle lenti e senza lenti colorate (se possibile evitare le montature pesanti - indossare occhiali con montatura più leggera se il soggetto ne ha la possibilità)
-assicurarsi che la montatura non copra alcuna parte degli occhi.
Copricapo:
- non sono consentiti fatta eccezione per ragioni di natura religiosa, ma le caratteristiche del viso del soggetto dal mento alla fronte ed entrambi i lati del viso devono essere mostrati chiaramente.
ESPRESSIONE E SFONDI
La fotografia deve:
- mostrare unicamente il soggetto (niente spalliere di sedie, giocattoli, o altre persone visibili) che guarda in camera con un'espressione naturale ed a bocca chiusa.


Per ulteriori informazioni in materia di rilascio e rinnovo passaporti si rimanda al sito della Polizia di Stato.

 :: Itinerario ::

Il modulo di richiesta è disponibile presso l'uff. Anagrafe del Municipio, presso gli uffici della Questura, dei Carabinieri e sul sito internet www.poliziadistato.it
La firma sulla domanda va autenticata o, in alternativa, va accompagnata dalla fotocopia del documento di identità.
La domanda di passaporto deve essere portata al commissariato di Conegliano personalmente dal richiedente, perché il Commissariato deve raccogliere la firma e le impronte digitali del dito indice di entrambe le mani (esclusi i minori di anni 12. Per le firme sono esclusi anche gli analfabeti e gli impediti fisicamente o per evidenza o con certificato medico)

:: Validità ::

Il passaporto ha una validità di dieci anni, ma in taluni casi previsti dalla normativa vigente ad esso può essere attribuito un periodo di validità inferiore:
il passaporto avrà una validità di tre anni per i minori da zero a tre anni e una validità di cinque anni per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni.

Anche prima della scadenza il passaporto può essere rinnovato per un periodo complessivamente non superiore a quello massimo previsto dalla legge (10 anni).

:: Dove rivolgersi ::

Municipio di San Pietro di Feletto
Via Marconi, 3
Telefono: + 39 0438 486531

 


Nascita

:: Dove rivolgersi ::

Direzione Sanitaria dell'Ospedale ove è avvenuta la nascita entro tre giorni; oppure Ufficio Stato Civile del Comune ove è avvenuta la nascita o del Comune di Residenza della madre entro 10 giorni: in questo ultimo caso, rivolgersi a:

Municipio di San Pietro di Feletto
Via Marconi, 3
Telefono: + 39 0438 486531

 


Morte

:: Funerale ::

Entro 24 ore dal decesso va effettuata la denuncia allo stato civile. Il funerale non può avvenire prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, e necessita del permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di stato civile.

:: Cosa occorre ::

Certificato del medico pubblico (medico necroscopo, Azienda U.S.L.); scheda statistica Istat redatta dal medico curante.
L'ufficiale di stato civile rilascia successivamente (ed esclusivamente se non vi è il sospetto che il decesso sia avvenuto a causa di un reato) il permesso di seppellimento, necessario per la tumulazione della salma.

:: Dove rivolgersi ::

Impresa di Onoranze Funebri


:: Concessioni cimiteriali ::

Il comune può dare in concessione i loculi per le tumulazioni, le nicchie ossario e cinerarie di libera scelta da parte dei richiedenti.

:: Dove rivolgersi ::

Municipio di San Pietro di Feletto
Via Marconi, 3
Telefono: + 39 0438 486531

 


Matrimonio

Tutti i cittadini maggiorenni e di stato libero possono contrarre matrimonio.
La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei Comuni di residenza degli sposi.

:: Cosa occorre ::

Richiesta di pubblicazione del parroco per matrimonio da celebrarsi con rito religioso valido agli effetti civili - nel caso di rito acattolico, la richiesta deve essere fatta dal ministro di culto; autocertificazione di residenza, stato libero e cittadinanza italiana; documenti di riconoscimento in corso di validità.
Se gli sposi non sono nati nel Comune occorre anche la dichiarazione di inesistenza di impedimenti di parentela (o la copia integrale dell'atto di nascita); nel caso di nubendi vedovi, la copia integrale dell'atto di morte del precedente coniuge; per i divorziati o liberi di Stato o per chi abbia ottenuto l'annullamento del matrimonio, la copia integrale del precedente matrimonio;

Tutti i documenti sopra elencati, ad eccezione della richiesta di pubblicazione da parte del parroco, sono generalmente acquisiti d'ufficio;

per gli stranieri, il nulla osta al matrimonio rilasciato dal competente Consolato straniero in Italia;

per i minorenni: autorizzazione del Tribunale.

 


Separazione

Al Tribunale civile va indirizzata da parte dei coniugi la richiesta di separazione, che si definisce "consensuale" se entrambi si trovano d'accordo sulle condizioni alle quali deve avvenire, o diversamente "giudiziale".


:: Separazione consensuale ::

::Cosa occorre::

certificato di residenza o stato di famiglia; domanda di ricorso in bollo; estratto dell'atto di matrimonio
Dove rivolgersi: Presso il Tribunale del Comune di Residenza dell'uno o dell'altro coniuge.

:: Separazione giudiziale ::

::Cosa occorre::

assistenza di un legale; certificato di residenza o stato di famiglia; domanda di ricorso in bollo; estratto dell'atto di matrimonio.


:: Dove rivolgersi ::

Presso il Tribunale del Comune di Residenza del coniuge che non abbia presentato la richiesta, in quanto in disaccordo.

 


Divorzio

La richiesta di divorzio può essere presentata da entrambi i coniugi o, se in disaccordo tra loro, da uno solo di essi. Perché possa avvenire la richiesta è comunque indispensabile che i coniugi siano separati da almeno tre anni.
La sentenza di divorzio è sancita dal Tribunale. Solo dopo che è divenuta definitiva produce i suoi effetti: la libertà di stato si recupera dal momento della sua annotazione sull'atto di matrimonio.

 


Leva

Gli ultimi giovani chiamati a svolgere il servizio militare di leva sono stati quelli nati entro il mese di dicembre del 1985.
Dal 1 gennaio 2005 è operativa la sospensione della ferma di leva.

:: Per informazioni ::

Municipio di San Pietro di Feletto
Via Marconi, 3
Telefono: + 39 0438 486531 

torna all'inizio del contenuto