Comune di Accatre

Come si calcola

 

Calcolatore: https://www.accatreservizi.it/iuc/candiana/public/homepage.php



IMU - L'Imposta municipale propria è l'imposta a carico dei possessori di immobili.


Chi deve pagare

Deve pagare l’IMU chi possiede immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), chi gode sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite a seguito di successione), enfiteusi, superficie, il concessionario di aree demaniali e il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.



Esclusioni


Sono esclusi dall’IMU:

  1. l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata dello 4,0‰ e la sola detrazione di base di € 200,00 (non si applica invece la detrazione per i figli);
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  4. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  5. l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.


Dal 2015, per legge, si considera direttamente adibita ad abitazione principale e, quindi, fuori dal campo di applicazione dell’IMU, l’unità immobiliare - escluse le abitazioni di categoria catastale A/1 A/8 e A/9 - comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.


In virtù dell’assimilazione operata dal Regolamento comunale, si considera direttamente adibita ad abitazione principale e, quindi, esclusa dal campo di applicazione dell’IMU anche l'unità immobiliare, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1 A/8 e A/9, comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.


Le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado non sono state assimilate all’abitazione principale. Per esse trova applicazione, previa presentazione di apposita autocertificazione all’ufficio entro il 31/12/2015, l’aliquota IMU agevolata dello 7,6‰ prevista per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado in linea retta e collaterale e da questi destinate a propria abitazione principale avendovi stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.


Esenzioni


Sono esentati dall’IMU:


ATTENZIONE

Le imprese di costruzione che detengono immobili destinati alla vendita ancora invenduti, le cooperative a proprietà indivisa e gli addetti al comparto sicurezza hanno tempo fino al 30 giugno per presentare la dichiarazione per l'esenzione IMU. 
Non presentare tale dichiarazione entro il termine stabilito, fa decadere il diritto all'esenzione, come prevede l'articolo 2 del d.l. 102/2013.

 

Terreni agricoli

In base alle recenti novità legislative, i terreni agricoli ubicati in zone montane sono tutti esenti dall’IMU, mentre quelli ubicati in zone parzialmente montane sono esenti solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004.

Per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004dall’anno 2014, il coefficiente di moltiplicazione per la determinazione della base imponibile è stato ridotto da 110 a 75.

Dichiarazione IUC 2015 - componente IMU


Il termine entro cui presentare la dichiarazione IMU per l’anno 2015 è il 30 giugno 2016.

 

La dichiarazione IUC, sia per la componente IMU che TASI, va redatta sul modello approvato con D.M. 30 ottobre 2012 per la dichiarazione IMU. I dati rilevanti ai fini TASI possono eventualmente essere riportati nello spazio riservato alle annotazioni.  
(link http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/IMU_2012_mod.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/IMU_2012_istr.pdf)

 

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

 

In via generale non sussiste l’obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale nonché per quegli immobili per i quali il Comune ha subordinato l’applicazione di aliquote ridotte alla presentazione di apposite autocertificazioni (ad esempio: immobili concessi in uso gratuito a parenti ed immobili locati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/98).