Potere Sostitutivo

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ART. 1 -COMMA 9 BIS - L. 241/1990
 

Ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. qualunque procedimento amministrativo (sia ad istanza di parte che avviato d’ufficio) deve essere obbligatoriamente concluso da parte della Pubblica Amministrazione mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Salvi i casi in cui disposizioni di Legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza del Comune devono concludersi in un termine di 30 giorni.

Il D.L. n. 5/2012– convertito con modificazioni dall’articolo 1, della Legge n. 35/2012 – ha modificato l’articolo 2 richiamato introducendo, tra l’altro, i commi, 9 bis, 9 ter, volti a rafforzare le garanzie del privato contro l'eventuale ritardo dell'Amministrazione nel provvedere. E' stato infatti previsto l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia del responsabile del procedimento nonché l'individuazione ed il riconoscimento della conseguente responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile.

In particolare, il comma 9 bis dell'art. 2, della legge, nella configurazione risultante dopo le modifiche intervenute, prevede una misura di pianificazione organizzativa in base alla quale, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'organo di governo deve individuare, tra le figure apicali, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Secondo la prospettiva del legislatore, l'introduzione a regime di un potere sostituivo attribuisce al privato, prima del ricorso all'eventuale azione giudiziale, un ulteriore strumento esperibile a garanzia dell'effettività dell'azione amministrativa.

Con Decreto Sindacale  prot. n. 28500 del 31.12.2014 è stata individuata nel Vice Segretario Generale - Dott. Sauro Bellini-  la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
In base alla nuova normativa in materia, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, i privati possono rivolgersi al Titolare del Potere Sostitutivo perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.


Come esercitare il diritto

La richiesta deve essere redatta sul modulo predisposto e va presentata tramite una delle seguenti modalità:
  1. tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.preganziol.tv.it;
  2. tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it  unicamente per coloro che sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata;
  3. tramite posta ordinaria spedendola all’Ufficio Protocollo - Comune di  Preganziol - Piazza Gabbin n. 1, 31022  Preganziol (TV);
  4. direttamente all’ufficio protocollo della sede centrale (Piazza Gabbin, n.1).
  5. tramite fax allo 0422.632274;
Titolare del Potere sostitutivo

 Dott. Bellini Sauro - Vice Segretario Generale
 Tel 0422.632223
 mail:  vicesegretario@comune.preganziol.tv.it

 
 
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