Rendiconto proventi violazioni codice della strada

L’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede l’obbligo per ciascun ente locale (comuni, unioni di comuni, province e città Metropolitane) di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2019 sono state impartite disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di accesso alla procedura informatica per la trasmissione dei dati.
Descrizione
Anno 2022 (232 KB)
Inserita il 29/05/2023
Modificata il 29/05/2023
Anno 2021 (216.85 KB)
Inserita il 29/05/2023
Modificata il 29/05/2023
Anno 2020 (55.89 KB)
Inserita il 29/05/2023
Modificata il 29/05/2023
Anno 2019 (55.57 KB)
Inserita il 29/05/2023
Modificata il 29/05/2023
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