ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 2024 - IL VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO O TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO

Pubblicata il 15/03/2024

A chi è rivolto

Agli elettori italiani residenti o dimoranti temporaneamente all'estero

Descrizione

Cittadini italiani residenti all’estero in uno Stato membro dell’Unione europea che intendono votare per i rappresentanti dello Stato estero di residenza al Parlamento europeo.

I cittadini italiani residenti all’estero in uno Stato dell’Unione europea possono avvalersi dei principi  stabiliti dalla stessa Direttiva 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993, che consentono di votare per i rappresentanti dello Stato membro di residenza di cui non sono cittadini, analogamente a quanto possono fare i cittadini comunitari residenti in Italia.
Le modalità concrete di esercizio del voto saranno disciplinate dalle norme nazionali dello stato di residenza.

Cittadini italiani residenti o dimoranti all’estero che intendono votare per i rappresentanti italiani al Parlamento europeo

Se abitano in uno Stato UE
La vigente normativa (art. 3 del d.l. 408/1994) prevede che: “i cittadini italiani residenti all’estero, residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea possono votare per la elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi. … Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4 [elettori italiani residenti all’estero] e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell’Unione per motivi di lavoro di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l’ottantesimo giorno precedente l’ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell’Unione a norma dell’articolo 10 dell’atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979 [21 marzo 2024], apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,  per il successivo inoltro al Ministero dell’interno…
Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d’Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell’Unione…”.
Sul sito del Ministero degli Affari Esteri e su quelli delle sedi consolari protrà essere reperito il fac-simile del modulo di domanda.
Maggiori informazioni sui siti delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. e sul sito dell'Unione Europea.
Se abitano in uno Stato extra UE
Al contrario, i cittadini italiani residenti all’estero in uno stato non facente parte dell’Unione europea, allo stato attuale della normativa, devono tornare in Italia per esercitare il proprio diritto di voto. Ed infatti l’articolo 50 della legge 18/1979 dispone che: “Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l’indicazione della data della votazione, l’avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale”.
Le attuali disposizioni normative italiane però potrebbero subire delle modifiche determinate dalla Decisione 2018/994 del Consiglio dell’UE che modifica l’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Fra le novità, spicca infatti la facoltà per gli Stati membri di “prevedere la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet per le elezioni del Parlamento europeo. In tal caso, gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire, in particolare, l’affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell’Unione applicabile” (nuovo art. 4-bis dell’atto
elettorale).
L’ipotesi che venga introdotta anche per le elezioni europee il voto per corrispondenza, già previsto per le elezioni politiche e le consultazioni referendarie non appare peregrina, stante il recente supporto normativo europeo e l’esperienza positiva della sua applicazione pratica nelle elezioni politiche e referendarie che si sono svolte in questi ultimi anni.
In caso di voto all’estero, in qualunque forma venga esercitato (sia che gli elettori italiani all’estero votino per corrispondenza o presso le sedi consolari o decidano di aderire alla facoltà prevista dalla Direttiva 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993) i nominativi di questi elettori dovranno essere esclusi dal corpo elettorale comunale.

È penalmente sanzionato il doppio voto

  • chi vota per i candidati al Parlamento Europeo per il Paese di residenza non potrà votare anche per quelli italiani, e viceversa;
  • chi vota per i candidati italiani presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli Uffici diplomatico-consolari non potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.

Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni

Gli elettori in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto per i candidati di uno solo degli Stati di cui sono cittadini.

Come fare

Deve essere compilato l'apposito modulo.
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