Comune di Galliera Veneta
Portale Istituzionale

Commercio in area privata

Negozi (esercizi di vicinato), medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali

Informazioni sulle attività e modulistica

  • Negozi (esercizi di vicinato)
  • Medie strutture di vendita
  • Grandi strutture di vendita
  • Centri commerciali
  • Ingrosso
  • Attività di vendita non assoggettate alla disciplina del commercio
  • Cessazione dell'attività
  • Normativa di riferimento
  • Per informazioni

Negozi (esercizi di vicinato)

Sono definiti negozi o "esercizi di vicinato" le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 250 mq.
Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.

L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore:

  • alimentare: comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria;
  • non alimentare generico: comprende tutti i prodotti non alimentari;
  • misto: comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità' di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie, entro il limite dei 250 mq, è necessario presentare la relativa Segnalazione certificata inizio attività (Scia) utilizzando il "Modulo Scia per esercizi di vicinato" (scaricabile nella sezione modulistica), debitamente compilato.

Prima di presentare la Segnalazione certificata inizio attività (Scia) è necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, ecc.), a destinazione d'uso commerciale, i cui dati catastali, nonché i riferimenti all'ultimo intervento edilizio e all'agibilità, devono essere indicati nel modulo, cui va allegata la planimetria dei locali stessi. In mancanza di uno dei precedenti dati dovrà essere prodotta idonea asseverazione da parte di un tecnico abilitato.
Elemento fondamentale della dichiarazione è il "quadro" dell'autocertificazione nel quale, sotto la responsabilità del titolare o legale rappresentante, devono essere indicati i requisiti morali, professionali (solo per la vendita di prodotti compresi nel settore alimentare) e, per quanto riguarda i locali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

Medie strutture di vendita

Le medie strutture di vendita sono attività commerciali che hanno una superficie di vendita tra i 250 e i 2500 mq.
Per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e il mutamento del settore merceologico è necessario presentare domanda al Settore Commercio, compilando il modulo scaricabile dal sito della Regione Veneto: www.regione.veneto.it.
Alla domanda deve essere allegata documentazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, che rispetti sia la programmazione regionale sia i criteri assunti dal Comune di Padova.
L'inizio dell'attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

Grandi strutture di vendita
 
Le grandi strutture di vendita sono attività commerciali che si caratterizzano per una superficie di vendita fra i 2500 e i 15.000 mq.
Per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento entro determinati limiti e il mutamento dei settori merceologici è necessario presentare domanda al Settore Commercio, compilando il modulo scaricabile dal sito della Regione Veneto: www.regione.veneto.it.
Alla domanda devono essere allegati i relativi documenti tecnici, contestualmente a Regione, Provincia e Comune secondo le modalità previste dalla Conferenza di servizi e la disponibilità di superfici fissata dalla Regione.
L'autorizzazione è rilasciata dal Comune dopo il positivo iter della Conferenza di servizi, attivata dalla Regione, che verifica il rispetto degli obiettivi di sviluppo e il corretto inserimento della struttura nel territorio.

Centri commerciali
Sono così definite le medie o grandi strutture di vendita provviste di spazi di servizio (gallerie, corridoi) o infrastrutture (strade, parcheggi), gestiti unitariamente e costituite da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici.

Sono soggetti ad autorizzazione gli esercizi inseriti in centri commerciali di media struttura, indipendentemente dalla superficie di vendita del singolo esercizio.
I centri commerciali di media struttura possono essere integrati da attività di somministrazione, e altre attività di servizio, in deroga alla specifica programmazione comunale, quando:
- la superficie di vendita del centro sia superiore a 1.000 mq;
- la superficie destinata alle attività integrative non supera il 20% della superficie di vendita.
Le autorizzazioni amministrative relative a singoli esercizi commerciali o alle attività come sopra descritte non possono essere trasferite al di fuori dei centri commerciali stessi.

Ingrosso

Ai sensi dell'art.26, comma 2, del D. lgs.114/98, è vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, fatta eccezione per i seguenti prodotti:

  • macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
  • materiale elettrico;
  • colori, vernici e carte da parati;
  • ferramenta ed utensileria;
  • articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
  • articoli per riscaldamento;
  • strumenti scientifici e di misura;
  • macchine per ufficio;
  • auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
  • combustibili;
  • materiali per edilizia;
  • legnami per edilizia;
  • mobili, lampadari e complementi di arredo;
  • nautica.

Attività di vendita non assoggettate alla disciplina del commercio

Non sono assoggettate alla disciplina del commercio le seguenti attività di vendita: farmacie, tabaccherie, associazioni di produttori ortofrutticoli, rivendite di carburanti, artigiani, pescatori, cacciatori, raccoglitori di tartufi, di funghi e di prodotti agricoli, autori di opere d'arte e dell'ingegno, vendita beni del fallimento, fiere campionarie (vendita), enti pubblici, vendite di prodotti nei cinema.

Le farmacie, le rivendite di carburanti per autotrazione e le rivendite di generi di monopolio per vendere altri prodotti, che non siano medicine o carburanti o generi di monopolio, devono presentare la relativa Segnalazione certificata inizio attività (Scia), utilizzando il "Modulo Scia per esercizi di vicinato" (scaricabile nella sezione "Modulistica"), debitamente compilato.

Cessazione dell'attività

Per la chiusura definitiva dell'esercizio (vicinato, media o grande struttura) o per il trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa è necessario presentare, al Settore Commercio, la comunicazione di cessazione dell'attività. Il modulo è scaricabile alla sezione "Modulistica".
Normativa di riferimento
  • Regolamento: norme per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa (all.A del. di C.C. n.102/2005).
  • Regolamento: norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita (all.B del. di C.C. n.102/2005).
  • Legge regionale n. 15 del 13 agosto 2004 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".
  • D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
  • D. Lgs n. 59 del 26 marzo 2010 (Direttiva servizi) "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".



Agenzie d'affari (auto, motocicli, oggetti d'arte, antiquariato)
Attività svolte per conto terzi: informazioni e modulistica

  • Descrizione
  • Apertura nuova agenzia
  • Vidimazione registri
  • Normativa di riferimento
  • Per informazioni

Descrizione

Per agenzie d'affari si intendono le attività svolte per conto terzi.
In questa pagina riportiamo i moduli e le informazioni utili per chi intende aprire una agenzia d'affari la cui competenza è dell'ufficio attività economiche o dell'ufficio commercio in area privata del Comune di Galliera Veneta.
Sono di competenza dell'ufficio commercio in area privata le agenzie d'affari che si occupano di:

  • vendita di auto usate su procura o in conto deposito;
  • vendita di beni usati;
  • vendita di articoli d'arte su procura o in conto deposito.

Sono di competenza dell'ufficio attività economiche le agenzie d'affari che si occupano di:

  • disbrigo pratiche amministrative;
  • infortunistica stradale;
  • onoranze funebri;
  • pubblicità;
  • spedizioni;
  • organizzazione di manifestazioni ed eventi vari;
  • vendita biglietti per spettacoli e manifestazioni culturali o sportive;
  • agenzie teatrali.

Esistono altri tipi di agenzie d'affari, riportiamo un elenco delle diverse agenzie d'affari che si possono aprire e l'ufficio/ente a cui rivolgersi:

  • agenzie matrimoniali e agenzie di pubbliche relazioni - competenza della Questura;
  • agenzie investigative e di recupero crediti - competenza della Prefettura; 
  • agenzie di viaggi - competenza della Provincia;
  • agenzie immobiliari - competenza della Camera di Commercio.

Apertura nuova agenzia

L'interessato deve presentare, al Comune nel quale ha sede l'agenzia, una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), utilizzando il modulo scaricaribile alla sezione "Modulistica".
Il modulo deve essere compilato e consegnato, in duplice copia, al Settore Commercio o al protocollo generale, allegando una fotocopia del documento d'identità del dichiarante.
Alla Scia deve essere allegato un registro (giornale degli affari), che viene vidimato presso il relativo ufficio comunale e la tabella delle operazioni e delle tariffe in duplice copia, una delle quali in bollo (per i dettagli vedere anche il paragrafo "Richiesta di vidimazione registri" in questa pagina).

Nel modulo per la presentazione della Scia sono riportate tutte le prescrizioni per iniziare l'attività di agenzia d'affari, fra le quali si pone particolare attenzione al possesso dei requisiti soggettivi e alla disponibilità dei locali dove ha sede l'attività, che devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari, edilizi e della prevenzione incendi.

Vidimazione registri

Il registro dell'agenzia d'affari va presentato all'atto di presentazione della Scia per nuova apertura per essere vidimato dall'ufficio competente. Quando si esaurisce un registro è necessario presentare un nuovo registro all'ufficio competente.
In ogni caso, la vidimazione del registro va richiesta all'ufficio competente, presentando il registro stesso accompagnato dalla richiesta di vidimazione, redatta sull'apposito modulo scaricabile alla sezione "modulistica".

Normativa di riferimento

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: artt. 115, 118 e 120.
  • Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: artt. 219-220-223.
  • D.Lgs. n. 12 del 31 marzo 1998, art. 163 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (2) (1/circ)".
Negozi e circoli senza somministrazione: dotazione di apparecchi per "giochi leciti"
Modalità per l'installazione
  • Tutela dei minori
  • Tutela del giocatore
  • Requisiti dei locali
  • Documentazione da presentare
  • Normativa di riferimento
  • Per informazioni

Descrizione

Il gioco lecito può essere esercitato, all'interno di esercizi commerciali (negozi di qualsiasi tipo) o di circoli privati non autorizzati alla somministrazione, soltanto previo rilascio di una licenza, ai sensi dell'art. 86 del Tulps, da parte del Comune dove sono situati i locali.

Tipoligie e limite numerico apparecchi
L'art. 86 c. III lett. c) del Tulps prevede l'installazione, previo rilascio di apposita licenza, di apparecchi (di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del Tulps) all'interno di esercizi commerciali o circoli privati che non esercitino l'attività di somministrazione. In particolare, si tratta di:

  1. apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'Aams per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore (art. 110 c. 6 del Tulps);
  2. apparecchi da intrattenimento elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità, che distribuiscono, immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (gadget, orologi), come le gru o le pesche - verticali od orizzontali - di abilità (art. 110 c. 7 lett. a) del Tulps);
  3. apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono premi, basati sulla sola abilità del giocatore - ad es. i videogiochi in cui lo scopo è ottenere la semplice ripetizione della partita (art. 110 c. 7 lett. c) del Tulps).

L'Aams non ha tuttavia ancora provveduto all'emanazione delle norme sul contingentamento di tali apparecchi, ossia delle disposizioni che fissano un limite all'installazione di tali congegni in rapporto alla superficie dei locali. L'art. 19 lett. d) del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento ha pertanto disciplinato provvisoriamente, fino all'emanazione dei decreti ministeriali, il limite massimo dei congegni di tale natura installabili in questi locali, in rapporto alla superficie destinata alla vendita o, nel caso dei circoli, all'attività sociale. In particolare:

  • a partire da 30 mq è possibile installare 1 congegno;
  • tra i 60 ed i 199 mq il limite è di 2 congegni;
  • tra i 200 ed i 299 mq sono consentiti 3 congegni;
  • a partire dai 300 mq sono installabili 4 congegni (limite massimo).

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, non è consentita la collocazione di congegni di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del Tulps all'esterno dei locali autorizzati.

Tutela dei minori

a) All'ingresso degli esercizi che detengono apparecchi con vincita in denaro (congegni di cui all'art. 110 c. 6 del Tulps) deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori ed il medesimo avviso deve essere riportato anche all'esterno di ciascun congegno;

b) sono vietati l'ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono offerti giochi che consentono vincite in denaro ed il rispetto del divieto deve essere garantito esercitando idonea sorveglianza ed anche richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento;

c) gli apparecchi devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto a quelli di tipologie diverse od alle attività di altra natura praticate nel locale.

L'art. 19 lett. b) del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento impone la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 c. 6 del Tulps.

Tutela del giocatore

Il Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento si propone, tra i suoi obiettivi, la tutela del giocatore da qualsiasi forma di assuefazione. Per questo motivo è previsto che i gestori dei locali, dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro, siano tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile (secondo le indicazioni fornite dall'Aams e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici). In particolare, si raccomanda di consigliare ai giocatori l'utilizzazione dei dispositivi che limitano l'importo da giocare od il tempo di utilizzazione degli apparecchi, nonché di fornire loro i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

Inoltre, il Regolamento dispone che i locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possano utilizzare, nell'insegna od in messaggi pubblicitari, il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge statale.

Requisiti dei locali

Nei locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

  • agibilità/abitabilità;
  • disponibilità (contratto di affitto o comodato registrato a norma di legge, atto di proprietà, ecc.);
  • sorvegliabilità, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS, r.d. 6.5.1940 n. 635 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale);
  • dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1 per ogni mq. 2,5 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico;
  • rispetto delle norme in tema di superamento delle barriere architettoniche, relativamente all'accessibilità, ai servizi igienici ed alle altre disposizioni in materia (l. 9.1.1989 n. 13 e d. Min. LL. PP. 14.6.1989 n. 236);
  • rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali e degli impianti (d. Min. Interno 10.3.1998, d. lgs. 9.4.2008 n. 81, d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37);
  • dotazione di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui almeno uno attrezzato per i disabili;
  • contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico, allegandovi gli stampati reperibili nella sezione "Modulistica". Documentazione da presentare

La domanda per il rilascio della licenza deve essere presentata in bollo al Comune di Padova - ufficio protocollo generale o al Settore Commercio - ufficio pubblici esercizi:

  • dal titolare in caso di ditta individuale;
  • dal legale rappresentante in caso di società.

Il modulo da utilizzare per la domanda, contenente anche le informazioni sulla documentazione da allegare, è scaricabile alla sezione "Modulistica". 
Il procedimento per il rilascio della licenza è disciplinato dall'art. 21 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento.

Normativa di riferimento

  • Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento.
  • Legge n. 447 del 26 ottobre 1995.
  • Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.
  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) r.d. del 18 giugno 1931 n. 773 e Regolamento di esecuzione del Tulps, r.d. del 6 maggio 1940 n. 635.

Per informazioni
 
Suap 
Sportello Unico Attività Produttive 
SUAP - 4^ Area
via Roma n. 174
Comune di Galliera Veneta  35015 PD 
 o contattare per via telefonica al n. 049/5969153 int. 6
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