Comune di Galliera Veneta
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Sportello NORD EST CONSUMATORI: “Rimborso IVA tassa rifiuti? Chiariamo l’argomento”.

Pubblicata il 21/07/2017



L’associazione Nord Est Consumatori è presente con lo sportello presso il Comune di Galliera Veneta da circa tre anni.
Lo sportello è aperto il primo e quarto sabato e il terzo giovedì di ogni mese  
presso l’ufficio dell’AssistenteSociale  al piano terra del Palazzo Municiaple del Comune di Galliera Veneta.
Per contattare l'Associazione Nord Est Consumatori  è disponibile il numero telefonico  cell 3474350362

Inoltre organizza serata a tema su vari settori: l’ultima serata organizzata, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale è stat in data 07 Aprile 2017 un incontro informativo aperto alla cittadinanza, dal titolo “Rimborso IVA tassa rifiuti? Chiariamo l’argomento”.
Relatori della serata sono stati il commercialista Dott. Loris Pasinato e l’Avv. Serena Dallatorre.

Questi, con riferimento alla questione dell'assoggettamento ad IVA della TIA (Tariffa di Igiene Ambientale), hanno spiegato e documentato come Etra S.p.A. abbia proceduto e stia procedendo ad applicare l’IVA al 10%, su tale tariffa in ottemperanza alle previsioni del D.L. 31.05.2010 n. 78 (art. 14 comma 33), convertito, con modificazioni, nella Legge 30.07.2010 n. 122.
Tale norma, infatti, prevede: “Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.

La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.
La qualificazione come tariffa, quindi come corrispettivo per lo svolgimento del servizio, anziché come tributo, sarebbe stata la legittimazione all’applicazione dell’IVA. Negli ultimi anni però alcuni consumatori hanno iniziato a contestare la reale sussistenza dei presupposti necessari a qualificare tale dazione come tariffa, anziché come tributo ed hanno portato la problematica nelle aule di Giustizia.

Sono state avviate, infatti, molteplici richieste di rimborso alle aziende esercenti il servizio, dando il via a ricorsi giurisdizionali che hanno avuto come esito pareri difformi.
Ciò sino alla recente sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite del 15.03.2016 n° 5078 la quale, in sintesi, ha stabilito che: “La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo”.
La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani., pertanto è un tributo, non una vera e propria tariffa e, quindi, non può applicarsi l’I.V.A..

A seguito di tale pronunciamento ETRA s.p.a. ha comunicato che: “al fine di evitare le conseguenze negative di un comportamento inerte rispetto alla pronuncia della Cassazione e per non subire passivamente le richieste di restituzione dell’IVA riscossa, ha presentato all’Agenzia delle Entrate, in via prudenziale, istanza di rimborso dell’IVA versata negli anni pregressi 2006 – 2015.
Pertanto, non appena Etra avrà comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, provvederà ad informare tempestivamente tutti i suoi clienti”. Questo perché le somme versate dai cittadini a titolo di IVA non sono state incamerate da ETRA s.p.a., bensì sono state correttamente versate nelle casse dello Stato.

In data 13 ottobre 2016, il Viceministro dell’Economia Luigi Casero, ha risposto ad un’interrogazione relativa proprio alle iniziative che il Governo intende adottare per escludere l’applicazione dell’IVA sulla Tariffa di igiene ambientale (TIA) e così si è espresso: “Allo stato, tenuto conto del cospicuo contenzioso istauratosi a seguito delle richieste di rimborso avanzate dai cittadini e delle pronunce dei giudici di legittimità, la questione dell’applicabilità dell’IVA alla tariffa di igiene ambientale di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è all’attenzione delle competenti strutture dell’Amministrazione finanziaria che hanno avviato gli approfondimenti istruttori volti ad individuare una soluzione idonea a contemperare le istanze dei cittadini utenti del servizio e con le esigenze connesse al rispetto dei saldi di finanza pubblica. Deve infatti sottolinearsi che, in linea generale, gli effetti finanziari della restituzione dell’IVA sulla TIA1 potrebbero essere molto rilevanti”. 

In sintesi: recupero di somme esigue per il singolo, ma esborso ingente se considerato nel suo complesso.

I relatori, quindi, hanno evidenziato come, in attesa di un chiarimento normativo e di una proposta risolutiva della problematica, da parte dell’Esecutivo, quanto meno una linea certa sia stata dettata dalle aule di Giustizia, sebbene permangano punti interrogativi in ordine alla competenza del Giudice ordinario o tributario, con le inevitabili conseguenze in termini di procedura.

L’invito finale che i relatori hanno rivolto alla platea, nel momento in cui ognuno deciderà come comportarsi (attendere i rimborsi di ETRA? Inviare una richiesta stragiudiziale di rimborso? Intraprendere un’azione giudiziale?) è stato quello di analizzare attentamente le bollette pagate, per calcolare l’entità del 10% di IVA realmente corrisposta, al fine di quantificare con certezza la somma della quale si ha diritto ad ottenere il rimborso e fare una valutazione preliminare, il più possibile certa, in termini di spese necessarie per ottenere tale rimborso.

Il Presidente dell'Associazione Nord Est Consumatori
Paola Grosselle
 


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