Giudici Popolari. Aggiornamento dell’albo GIUDICI POPOLARI per il biennio 2023/2024 AVVISO (scadenza 31 luglio 2023)

Pubblicata il 03/04/2023

Tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Candiana che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9(*) e 10(*) della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISE o di CORTE D’ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 12(**), sono invitati ad iscriversi entro il 31 luglio 2023 negli elenchi comunali.
Possono presentare la richiesta i cittadini italiani di età compresa tra 30 e 65 anni, che godono dei diritti civili e politici.
Per l’iscrizione nell’albo dei Giudici popolari per la Corte d’Assise è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore.

Per l’iscrizione nell’albo dei Giudici popolari per la Corte d’Assise di Appello è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare:
  • i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti   all’ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
La richiesta viene presentata in formato scaricando e compilando il modello ( vedi allegato), per poi essere presentato all'ente:
Al protocollo del Comune, oppure via e-mail: protocollo@comune.candiana.pd.it
o per pec: protocollo.comune.candiana.pd@pecveneto.it
 
VEDI :  MANIFESTO ALLEGATO
             DOMANDA ISCRIZIONE

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(*) L'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dagli articoli  9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo; e) per i Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello: titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
(**) L'art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287 recita:
sono esclusi dalle funzioni di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
 

Allegati

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Allegato manifesto- Aggiornamento albi giudici popolari pdf.pdf 271.44 KB
Allegato Istanza per iscrizione albi giudici popolari 2023.pdf 407.58 KB

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