Avviso: dal 1 gennaio 2012 č vietato rilasciare certificati da esibire a Pubbliche Amministrazioni (L. 183/2011)

Dal 1° gennaio 2012 gli Enti Pubblici e i Gestori di Servizi Pubblici NON possono più chiedere certificati ai cittadini. I Comuni rilasceranno solo certificati per rapporti tra privati, negli altri casi basterà l'autocertificazione.

Dal 1° gennaio 2012 è entrata, infatti, in vigore la Legge n. 183/2011 che porta con sé importanti novità.

La principale è la cosiddetta “decertificazione”. Dal 1° gennaio 2012 agli Uffici Pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni e ai Gestori di Servizi Pubblici. Pertanto gli Uffici Comunali di Stato Civile e di Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto a USO PRIVATO e, quindi, con imposta di bollo e i diritti di segreteria - euro 14,62(*)+ 0,52 per ciascun documento - , sui quali sarà scritto “il certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Gestori di Pubblici Servizi".

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, posteitaliane, notai, ecc (art. 2, D.P.R. 445/2000).

La decertificazione non è un concetto nuovo, tanto che la prima legge a parlarne è del 1968 fino ad arrivare al DPR 445/2000. Ora la norma appena entrata in vigore vuole solo spingerne agli estremi l'applicazione, imponendo l’esplicito divieto al rilascio di certificati rivolti a Enti Pubblici in quanto essi dovrebbero esserne già in possesso o potrebbero facilmente chiedere notizie direttamente alle Amministrazioni che detengono i dati.

Si tratta perciò di un vantaggio per il cittadino che però deve esserne informato e sapere come produrre le autocertificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà consistono in dichiarazioni scritte in carta semplice su moduli già predisposti – che gli Enti di arrivo dei documenti dovrebbero già far trovare disponibili agli sportelli per evitare ai cittadini di tornare più volte – nei quali l'interessato dichiara e sottoscrive determinate situazioni, ad esempio la residenza, la nascita, lo stato di famiglia. Il cittadino è poi responsabile della veridicità di quanto ha dichiarato. Gli Enti interessati avranno l'onere di accertare a campione le “autodichiarazioni”
direttamente con i Comuni.

Nel sito del Comune di AGNA - www.comune.agna.pd.it (il Comune informa – Modulistica – Demografici Elettorale Leva) - sono disponibili gli stampati per la  dichiarazione sostitutiva di certificazione  e per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.


(*) N.B. dal 26-06-2013 l'importo dell'imposta di bollo è stato rideterminato e stabilito in euro 16,00- (Legge 24-06-2013, n. 71, art. 7 bis, comma terzo)

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