Coronavirus - DPCM del 3 novembre 2020

Pubblicata il 05/11/2020

Ultimi provvedimenti: DPCM del 03/11/2020 e relativi allegati (disposizioni efficaci dal 6 novembre al 3 dicembre 2020)
LA REGIONE DEL VENETO E' ATTUALMENTE IN AREA GIALLA -
 
approfondimento

 

ALCUNE DISPOSIZIONI IN EVIDENZA
N.B. 
per una informazione completa, è opportuno prendere visione del testo integrale del DPCM 

E' obbligatorio avere sempre con sè un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Vanno sempre rispettati i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Sono esclusi da questi obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Le sanzioni applicabili vanno da un minimo di 400 euro a un massimo di 1.000 euro (art. 4 del decreto legge n. 19/2020).


Spostamenti
Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Chi si sposta dopo le ore 22:00 e fino alle 5:00 deve essere munito del modulo di autocertificazione, da esibire in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine.

È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.



Mercati all'aperto
Restano regolarmente attivi, con tutte le merceologie previste, i mercati all'aperto nelle giornate festive e prefestive. Le restrizioni definite nel DPCM valgono solo per i mercati chiusi.


Attività sportive
E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Sono sospese tutte le attività sportive di contatto, comprese le gare, le competizioni e le attività connesse.
 

Attività commerciali
E' obbligatorio esporre, nei locali pubblici e aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono assicurando la distanza interpersonale, ingressi dilazionati e rispetto dei protocolli. 
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. 

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la possibilità dello svolgimento.


Bar e ristoranti 
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5:00 sino alle 18:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di 4 persone per tavolo salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto.


Palestre e piscine
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.


Manifestazioni pubbliche e feste
Le manifestazioni pubbliche sono consentite soltanto in forma statica, a condizione che vengano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Sono sospese le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.


Cinema e teatri
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. 


Fiere, sagre e convegni
​Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Sono sospesi i convegni e i congressi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.


Musei e luoghi della cultura
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.


Attività didattica
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza nel caso sia necessario l’uso di laboratori o attività educativa per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Informazioni per la comunità scolastica, dal sito dell'Ulss 6 Euganea, con punti e orari dove eseguire i test per la diagnosi di positività al Coronavirus.

Trasporto pubblico
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

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