ESENZIONE IMU IN ACCONTO 2021 IN PRESENZA DI CALO DI FATTURATO DEL 30 %

Pubblicata il 10/06/2021
Dal 10/06/2021 al 30/06/2021

Con l’art. 6-sexies del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) è stata disposta l’esenzione dal versamento della rata di acconto IMU per i soggetti passivi che abbiano i requisiti, dettati dall’articolo 1 del suddetto DL n. 41/2021, ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto.
L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi
esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Inoltre, il proprietario dell’immobile deve essere anche il gestore dell’attività.

L'ufficio Tributi del Comune non dispone delle informazioni per verificare la legittima fruizione del nuovo beneficio previsto dal Decreto Sostegni, pertanto l'esenzione dovrà essere oggetto di dichiarazione utilizzando il modello ministeriale IMU 2021.


Chi sono i destinatari:

  • titolari di partita Iva;
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
  • chi svolge attività di impresa, arte o professione o produce reddito agrario a condizione che il reddito agrario e i ricavi non siano superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.
Ai sensi del comma 2 il contributo, tuttavia, non spetta a:
  • soggetti la cui attività risulta cessata al 23 marzo 2021;
  • soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 23 marzo 2021;
  • enti pubblici ex articolo 74, Tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione ex articolo 162-bis, Tuir

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