PROROGA DELLA VALIDITA’ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
Pubblicata il 25/08/2020
DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è PROROGATA al 31 dicembre 2020.
La validità, ai fini dell’espatrio, resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è PROROGATA al 31 dicembre 2020.
La validità, ai fini dell’espatrio, resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.