Comune di Cinto Caomaggiore

ELEZIONI REGIONALI 2020 - COME SI VOTA?

Pubblicata il 10/09/2020

Per le Elezioni Regionali l’elettore, all’atto della votazione, riceverà una scheda recante, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza.

L'elettore può esprimere il suo voto in una delle seguenti maniere:

1) Si può votare solo per il candidato Presidente, tracciando un segno con la matita copiativa sul nome e/o sul contrassegno a fianco del nome. In tal caso, il voto si intende espresso anche a favore della coalizione collegata (composta da tutte le liste che appoggiano quel candidato Presidente).

Rappresentazione fac-simile di scheda per la modalità di voto n. 1
Rappresentazione fac-simile di scheda per la modalitā di voto n. 1
 
2) Si può votare per un candidato Presidente, tracciando un segno con la matita copiativa sul nome e/o sul contrassegno di tale candidato, e per una delle liste provinciali ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste, con o senza preferenze.

Rappresentazione fac-simile di scheda per la modalità di voto n. 2
Rappresentazione fac-simile di scheda per la modalitā di voto n. 2
 
3) Si può votare a favore solo di una lista provinciale, tracciando un segno con la matita copiativa sul relativo contrassegno. In tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato.

Rappresentazione fac-simile di scheda per la modalità di voto n. 3
Rappresentazione fac-simile di scheda per la modalitā di voto n. 3
 
4) Si può votare per un candidato Presidente, tracciando un segno con la matita copiativa sul nome e/o sul contrassegno di tale candidato, e per una delle liste provinciali a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste, con o senza preferenze (cosiddetto "voto disgiunto").

Rappresentazione fac-simile di scheda per la modalità di voto n. 4
Rappresentazione fac-simile di scheda per la modalitā di voto n. 4
 
5) Si può votare anche solo una preferenza (scrivendo con la matita copiativa il cognome, oppure il nome e il cognome di tale candidato), senza indicare la lista o il candidato Presidente. In tal caso il voto è assegnato al candidato, alla lista cui appartiene il candidato e al candidato Presidente collegato a tale lista.

Rappresentazione fac-simile di scheda per la modalità di voto n. 5
Rappresentazione fac-simile di scheda per la modalitā di voto n. 5
 
6) In caso di espressione di una sola preferenza (scrivendo con la matita copiativa il cognome, oppure il nome e il cognome di tale candidato) in uno spazio diverso da quello della lista di appartenenza, il voto è comunque valido (es. Bianchi candidato della lista n. 1 ma erroneamente inserito negli spazi della lista n. 2). In tal caso il voto è assegnato al candidato, alla lista cui appartiene il candidato e al candidato Presidente collegato a tale lista.

Rappresentazione fac-simile di scheda per la modalità di voto n. 6
Rappresentazione fac-simile di scheda per la modalitā di voto n. 6
 
7) Si possono votare due preferenze che riguardano candidati della stessa lista ma di sesso diverso(scrivendo con la matita copiativa il cognome, oppure il nome e il cognome di questi). In tal caso il voto è assegnato ad entrambi i candidati, alla lista di appartenenza ed al relativo candidato Presidente collegato a tale lista. Se si esprimono due preferenze che riguardano candidati della stessa lista ma dello stesso sesso, la seconda preferenza è annullata.

Rappresentazione fac-simile di scheda per la modalità di voto n. 7
Rappresentazione fac-simile di scheda per la modalitā di voto n. 7
 
 

Secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda  stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli  consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.

Dopo aver espresso il voto l'elettore deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e provvedere ad inserirla direttamente nella corrispondente urna (ai sensi dell’art.1 del decreto-legge n.103/2020).
Se l’elettore, dopo avere ritirato la scheda e senza neppure entrare in cabina, la restituisce al presidente senza alcuna espressione di voto si configura un'ipotesi di annullamento della scheda: l’elettore è pertanto conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.

Video tutorial della Regione Veneto con le istruzioni e le modalità di voto per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale  - 20 e 21 settembre 2020: https://youtu.be/-a1QB3bnb00

Modelli FAC-SIMILE  della scheda elettorale - Parte interna e parte esterna:

Fac-simile della scheda elettorale - parte interna
Fac-simile della scheda elettorale - parte interna
 
Fac-simile della scheda elettorale - parte esterna
Fac-simile della scheda elettorale - parte esterna
 
 

Come funziona il sistema elettorale nella Regione del Veneto ?

Le elezioni del Presidente della Giunta e Consiglio regionale del Veneto sono state disciplinate dalla Legge Regionale n. 5/2012, così come modificata dalla L.R. n. 19/2018 e dalla L.R. n. 22/2020.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76 del 30 luglio 2020, sono stati assegnati al Consiglio regionale del Veneto n. 49 seggi, da eleggere sulla base di liste provinciali,con la seguente ripartizione tra le singole circoscrizioni elettorali provinciali della regione:
 - Circoscrizione elettorale provinciale di Belluno: n. 2 seggi
 - Circoscrizione elettorale provinciale di Padova: n. 9 seggi
 - Circoscrizione elettorale provinciale di Rovigo: n. 2 seggi
 - Circoscrizione elettorale provinciale di Treviso: n. 9 seggi
 - Circoscrizione elettorale provinciale di Venezia: n. 9 seggi
 - Circoscrizione elettorale provinciale di Verona: n. 9 seggi
 - Circoscrizione elettorale provinciale di Vicenza: n. 9 seggi

Il consiglio regionale è composto da 50 consiglieri (49 consiglieri regionali + il candidato presidente che ha conseguito il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto), più il Presidente proclamato eletto.
La legge elettorale regionale prevede inoltre che concorrano all’assegnazione dei seggi (clausola di sbarramento) solo le coalizioni che abbiano ottenuto o superato, a livello regionale, la soglia del 5% del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni e quelle che, pur non raggiungendo tale soglia, sono composte da almeno un gruppo di liste che, da solo, ha ottenuto più del 3% del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.
Non è prevista una soglia minima di voti da raggiungere.
E’ previsto invece un premio di maggioranza del 60% dei seggi, pari a n. 29 seggi, se la coalizione vincente (ovvera quella collegata al candidato eletto Presidente della Giunta regionale) raggiunge almeno il 40% di voti validi, mentre tale premio scende al 55% dei seggi, pari a n. 27 seggi, se raggiunge un numero di voti inferiore al 40%.
 
 
Ulteriori informazioni possono essere reperite sullo specifico Portale della Regione del Veneto, nel quale si possono trovare anche informazioni e dati su precedenti consultazioni elettorali della regione.
 

Categorie Votazioni

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