ORDINANZA DIVIETO DI DANNEGGIAMENTO, DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI

Pubblicata il 18/10/2023

ORDINANZA N. 2737 del 16-10-2023

Oggetto: RICHIAMO AL RISPETTO DEL DIVIETO DI DANNEGGIAMENTO, DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI

IL SINDACO

 

RITENUTO OPPORTUNO PREVENIRE comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico
e privato che ne impediscono la fruibilità, determinano lo scadimento della qualità urbana o che alterano il decoro urbano;

RICHIAMA e ORDINA
il rispetto del divieto di danneggiamento, deturpamento, imbrattamento di cose altrui

AVVISA
che il lancio di uova, farina ecc. nonché utilizzo di spray schiumogeni e prodotti similari, l’abbandono in luogo pubblico e/o
di uso pubblico, di qualunque contenitore vuoto di bevande, alimenti, rifiuti ed altri oggetti è vietato dall’art 15 del Codice della Strada;

che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett c) d. lgs n. 7/2016 “1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:… “chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;

che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 635 codice penale “ è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni … chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625”;

che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 639 codice penale “chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635,deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.” … “Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna”.

Il SINDACO, ing. Marin Mirko

Allegati

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Allegato Ordinanza 2737 del 16.10.2023.pdf 155.17 KB


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