dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietā
INFORMAZIONE
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'Cos'è
E' l'apposita dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che deve essere utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono per comprovare stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell’interessato.
La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
Cosa si può dichiarare
- stati, fatti e qualità personali, a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nell'elenco dei casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione;
- stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta.
La dichiarazione può riguardare anche la conformità all'originale della copia di:
- atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione
- pubblicazioni
- titoli di studio o di servizio
- documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Chi può dichiarare
- cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
- cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.
Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati:
- MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
- INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
- INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
- CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale
- CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Modalità di presentazione
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla;
- sottoscritta ed inviata via posta, fax, email o pec allegando copia di un documento di identità del dichiarante;
- firmata digitalmente ed inviata via email o via pec.
Se invece deve essere presentata a soggetti privati (ad es. banche, assicurazioni) o a Pubbliche amministrazioni ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad es. delega a riscuotere pensioni, contributi, ecc.) la firma deve essere autenticata. L'autenticazione consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale competente, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
L'autenticazione può essere effettuata da uno dei seguenti soggetti:
- notaio;
- cancelliere;
- segretario comunale;
- dipendente addetto a ricevere la documentazione;
- dipendente incaricato dal Sindaco.
- N.B.: L'autentica della firma può essere effettuata anche in Comune diverso da quello di residenza.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Costi:
marca da bollo nei casi di autentica di firma