dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietā

INFORMAZIONE

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Cos'è
E' l'apposita dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che deve essere utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono per comprovare stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell’interessato.
La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Cosa si può dichiarare
Si può usare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare, a titolo definitivo:
  • stati, fatti e qualità personali, a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nell'elenco dei casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione;
  • stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta.

La dichiarazione può riguardare anche la conformità all'originale della copia di:

  • atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione
  • pubblicazioni
  • titoli di studio o di servizio
  • documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Chi può dichiarare
 
  • cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
  • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati:
- MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
- INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
- INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
- CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale
- CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Modalità di presentazione

Nel caso venga richiesta da una Pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, la dichiarazione sostitutiva può essere:
  • sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla;
  • sottoscritta ed inviata via posta, fax, email o pec allegando copia di un documento di identità del dichiarante;
  • firmata digitalmente ed inviata via email o via pec.

Se invece deve essere presentata a soggetti privati (ad es. banche, assicurazioni) o a Pubbliche amministrazioni ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad es. delega a riscuotere pensioni, contributi, ecc.) la firma deve essere autenticata. L'autenticazione consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale competente, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
L'autenticazione può essere effettuata da uno dei seguenti soggetti:

  • notaio;
  • cancelliere;
  • segretario comunale;
  • dipendente addetto a ricevere la documentazione;
  • dipendente incaricato dal Sindaco.
  • N.B.:  L'autentica della firma può essere effettuata anche in Comune diverso da quello di residenza.
Validità
Validità

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Costi:
 marca da bollo nei casi di autentica di firma

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