Attivitā Produttive

Altre attivitā › Installazione antenne per l'attivazione di impianti di telefonia mobile

Per installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici si intende l'installazione di impianti radio trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili GSM/UMTS e per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza assegnate.
L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è assoggettata ad una autorizzazione generale ai sensi degli articoli 25-26 del D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259 (c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche”). L’impresa interessata a svolgere tale attività presenta al Ministero una dichiarazione contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica ed è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce denuncia di inizio attività. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività.
 
Le imprese così autorizzate hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico e di richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture.
 
L’installazione di infrastrutture con potenza superiore ai 20 watt presuppone l’inoltro di una istanza ed il rilascio da parte del SUT di un provvedimento autorizzativo entro 90 giorni dall’avvio del procedimento.
 
L’installazione di impianti con potenza inferiore o uguale ai 20 watt presuppone l’inoltro di una denuncia di inizio attività (DIA), che si intende accolta se entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato diniego.
 
L'esercizio di impianti di potenza al collettore di antenna non superiore a 7 watt e di reti microcellulari di telecomunicazione sono soggetti all'obbligo di comunicazione al SUT almeno 30 giorni prima dell'attivazione.
 
Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine di dodici mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo unico, ovvero dalla formazione del silenzio assenso.
 
Per installare e/o modificare infrastrutture di comunicazione elettronica occorre presentare:
  • Domanda unica di autorizzazione/denuncia di inizio attività
  • Documentazione comprovante la disponibilità dell’area interessata dall’intervento ovvero autocertificazione con gli estremi di registrazione del contratto di locazione, che si dichiara tutt’ora in essere e pienamente compatibile con l’intervento per il quale si richiede l’autorizzazione;
  • Asseverazione dei vincoli insistenti o meno sul sito sottoscritta dal tecnico progettista dell’impianto (allegando copia documento di identità del tecnico) e relativa documentazione attestante il rispetto o la non rilevanza degli stessi in relazione all’intervento in progetto
  • Progetto architettonico, completo degli elementi previsti dall’Allegato n. 13 Modello A del D.Lgs. 259/2003 eventualmente corredato da adeguata documentazione fotografica (stato di fatto e/o fotosimulazioni).
  • Scheda tecnica dell’impianto conforme al D.Lgs.259/2003 ed al Reg. Reg. 6/2001
  • Richiesta di verifica dell’impatto paesistico
 
Le domande di autorizzazione/denunce di inizio attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
 
 
 
PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:
L’importo da pagare ammonta a:
-  euro xxx,xx per imposte;
-  euro xxx,xx per tasse ;
-  euro xxx,xx per diritti di segreteria.

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
XXXXXXXXXXXXXX
Installazione infrastrutture imp radioelettrici
Installazione e/o modifica infrastrutture di comunicazione elettronica
Durata: 60gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • Modulo infrastrutture impianti radioelettrici
Legge 22 febbraio 2001 n. 36 -Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici edelettromagnetici.
 
D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche (artt. 87 e 87bis).
 
Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 11 – Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione.

Decreto Legge 98 del 2011 convertito in Legge 111 del 15 luglio 2011 - Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - (G.U. 6 luglio 2011, n. 155) con le modifiche apportate dalla legge diconversione 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 167).
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