Attivitā Produttive

Somministrazione › Somministrazione all'interno di circoli privati

Per somministrazione all'interno di circoli privati si intende lo svolgimento diretto di attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali.

Le associazioni/circoli devono aderire ad enti ed organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno. Nel caso in cui non aderiscano ad enti/organizzazioni nazionali devono essere iscritti al registro anagrafico delle associazioni del Comune.
Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:
  • assenza di cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010;
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011.
 
Requisiti professionali:
L’attività che comprende la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a possesso requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.
 
Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:
I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione ubicate all'interno ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 564/1992.
Per aprire o modificare l'attività di somministrazione all'interno di circoli privati occorre presentare:
  • SCIA Modello A;
  • Planimetria;
  • Ricevuta di versamento oneri ASL.
 
PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:
L’importo da pagare ammonta a:
-  euro xxx,xx per imposte;
-  euro xxx,xx per tasse ;
-  euro xxx,xx per diritti di segreteria.

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
XXXXXXXXXXXXXX

SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
 
MEZZI DI RICORSO:
a) per l’interessato:  impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli  effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
 
Autorità cui proporre il ricorso:Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
 
Avvio modifica somministrazione circoli
Avvio o modifica attivitā di somministrazione in circoli privati
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • SCIA Modello A
La normativa per questa attività non è presente
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