Attivitā Produttive

Alberghi e altre attivitā ricettive › Campeggi

Per “campeggi” si intendono gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare dell’azienda ricettiva o dati in gestione a terzi.

Codice Ateco 2007:
 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:

  • assenzadi cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010;
  • Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931;
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011;
  • Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).

 
Requisiti professionali:
Quando l’attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l’eventuale delegato devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del  D.Lgs n. 59/2010.
 
Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:
Deve essere assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti. Devono, inoltre, essere realizzati tutti gli adeguamenti strutturali previsti dalla normativa vigente in materia, al fine di consentire agli anziani e alle persone con limitate capacità motorie la fruizione dei servizi offerti.
I campeggi devono essere realizzati in zone individuate dagli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, in conformità alle norme ed agli indirizzi del Piano territoriale paesistico regionale e degli strumenti di pianificazione territoriale con valenza paesistica vigente (art. 54, Legge Regionale 16 Luglio  2007 n.15).

Per l' avvio, o la modifica dell'attività è necessario presentare:
  • SCIA Modello A;
  • Scheda 6;
  • Scheda 2;
  • Planimetria in scala non inferiore a 1:100;
  • Classificazione dell’azienda rilasciata dalla Provincia;
  • Accettazione rappresentanza (se necessario);
  • Autocertificazione requisiti morali (se necessario);
  • Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario).
 
PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:
L’importo da pagare ammonta a:
-  euro xxx,xx per imposte;
-  euro xxx,xx per tasse ;
-  euro xxx,xx per diritti di segreteria.
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
XXXXXXXXXXXXXX


SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione( trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.

MEZZI DI RICORSO:
a) per l’interessato:  impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli  effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
 
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
 
OBBLIGHI
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività di campeggio sono:

  • registrare i nominativi delle persone alloggiate e comunicarli alla locale autorità di pubblica sicurezza;
  • munirsi di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari ed ospiti dei clienti;
  • comunicare alla Provincia le tariffe dei servizi offerti. 
  • in caso di chiusura temporanea occorre informare il Comune.
  •  
Avviamento o modifica dell'attivitā di Campeggio
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • SCIA Modello A
  • Scheda 2
  • Scheda 6
La normativa per questa attività non è presente
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