Attivitā Produttive

Attivitā di vendita › Vendita diretta di prodotti agricoli

Per vendita diretta di prodotti agricoli s’intende l’attività esercitata dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro  delle  imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che vendono direttamente al pubblico, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda agricola, osservate  le  disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
L’attività può essere svolta:
  • sul luogo di produzione;
  • in forma itinerante;
  • in locali aperti al pubblico  diversi dal luogo di produzione o sotto forma di commercio elettronico.
 
Alla vendita   diretta disciplinata dal decreto legislativo n°228/2001, continuano a non  applicarsi le disposizioni di cui al decreto  legislativo 31  marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
Qualora, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali, ovvero a 4  milioni di euro per le società, si applicano  le  disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

La disciplina di cui al D. Lgs. n°228/2001 si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività' di manipolazione o trasformazione dei prodotti  agricoli  e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
 
Requisiti soggettivi:
Possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4, comma 6 del D. Lgs. n°228/2001 e dal D.P.R.n°252/1998(antimafia) ed iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA competente, con la qualifica di imprenditore agricolo. 

Requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività:
Nel caso di attività esercitata presso immobili, gli stessi devono possedere i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, e rispettare eventualmente le vigenti disposizioni in materia di vigilanza antincendi.
Per aprire o modificare l'attività di vendita diretta, nel luogo di produzione oppure in un luogo diverso da quello di produzione, ovvero in locali aperti al pubblico occorre presentare:
  • SCIA Modello A;
  • Scheda 1;
  • Planimetria locali e relativa agibilità;
  • Ricevuta di versamento diritti ASL;
  • Copia del documento di riconoscimento del dichiarante.
 
Per aprire o modificare l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è presentare la seguente documentazione al  comune  del luogo ove ha sede l'azienda  di  produzione:
  • SCIA Modello A;
  • Copia della richiesta di assegnazione di posteggio isolato (SOLTANTO per vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio);
  • Copia del documento d’identità del dichiarante;
  • Ricevuta di versamento diritti.


Per comunicare subingressi o altre variazioni dell’attività (sospensione, cessazioni, modifiche soggetti titolari di requisiti), è necessario presentare:
  • SCIA Modello B;
  • Copia del documento d’identità del dichiarante;
  • Ricevuta versamento diritti;
 
 
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
 
PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:
 
L’importo da pagare ammonta a:
-  euro xxx,xx per imposte;
-  euro xxx,xx per tasse ;
-  euro xxx,xx per diritti di segreteria.
 
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 
XXXXXXXXXXXXXX
Apertura o modifica dell'attivitā di vendita di prodotti agricoli nel luogo di produzione
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • SCIA Modello A
  • Scheda 1
Apertura o modifica dell'attivitā di vendita di prodotti agricoli in forma itinerante
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • SCIA Modello A
Subingresso vendita prod.agricoli
Subingresso nell'attivitā di vendita di prodotti agricoli
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • SCIA Modello B
Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo (art. 4) .
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