Attivitā Produttive
Attivitā di vendita › Vendita diretta di prodotti agricoli
Per vendita diretta di prodotti agricoli s’intende l’attività esercitata dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che vendono direttamente al pubblico, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda agricola, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
L’attività può essere svolta:
Alla vendita diretta disciplinata dal decreto legislativo n°228/2001, continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
Qualora, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali, ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
La disciplina di cui al D. Lgs. n°228/2001 si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
L’attività può essere svolta:
- sul luogo di produzione;
- in forma itinerante;
- in locali aperti al pubblico diversi dal luogo di produzione o sotto forma di commercio elettronico.
Alla vendita diretta disciplinata dal decreto legislativo n°228/2001, continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
Qualora, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali, ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
La disciplina di cui al D. Lgs. n°228/2001 si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
Requisiti soggettivi:
Possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4, comma 6 del D. Lgs. n°228/2001 e dal D.P.R.n°252/1998(antimafia) ed iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA competente, con la qualifica di imprenditore agricolo.
Requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività:
Nel caso di attività esercitata presso immobili, gli stessi devono possedere i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, e rispettare eventualmente le vigenti disposizioni in materia di vigilanza antincendi.
Possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4, comma 6 del D. Lgs. n°228/2001 e dal D.P.R.n°252/1998(antimafia) ed iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA competente, con la qualifica di imprenditore agricolo.
Requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività:
Nel caso di attività esercitata presso immobili, gli stessi devono possedere i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, e rispettare eventualmente le vigenti disposizioni in materia di vigilanza antincendi.
Per aprire o modificare l'attività di vendita diretta, nel luogo di produzione oppure in un luogo diverso da quello di produzione, ovvero in locali aperti al pubblico occorre presentare:
Per aprire o modificare l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è presentare la seguente documentazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione:
Per comunicare subingressi o altre variazioni dell’attività (sospensione, cessazioni, modifiche soggetti titolari di requisiti), è necessario presentare:
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:
L’importo da pagare ammonta a:
- euro xxx,xx per imposte;
- euro xxx,xx per tasse ;
- euro xxx,xx per diritti di segreteria.
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
XXXXXXXXXXXXXX
- SCIA Modello A;
- Scheda 1;
- Planimetria locali e relativa agibilità;
- Ricevuta di versamento diritti ASL;
- Copia del documento di riconoscimento del dichiarante.
Per aprire o modificare l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è presentare la seguente documentazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione:
- SCIA Modello A;
- Copia della richiesta di assegnazione di posteggio isolato (SOLTANTO per vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio);
- Copia del documento d’identità del dichiarante;
- Ricevuta di versamento diritti.
Per comunicare subingressi o altre variazioni dell’attività (sospensione, cessazioni, modifiche soggetti titolari di requisiti), è necessario presentare:
- SCIA Modello B;
- Copia del documento d’identità del dichiarante;
- Ricevuta versamento diritti;
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:
L’importo da pagare ammonta a:
- euro xxx,xx per imposte;
- euro xxx,xx per tasse ;
- euro xxx,xx per diritti di segreteria.
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
XXXXXXXXXXXXXX
Vendita prod.agricoli nel luogo
Vendita prod.agricoli itinerante
Subingresso vendita prod.agricoli
Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo (art. 4) .