Attivitā Produttive

Attivitā di vendita › Commercio di cose usate o di cose antiche e/o aventi valore artistico

Per cose usate o cose antiche e/o aventi valore artistico si intendono beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d'arte, oggetti di pregio o preziosi, autoveicoli d'epoca.
 
Codice Ateco 2007:
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte
47.79.2   Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti d’antiquariato
47.79.3   Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:
  • assenza di cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011
  • assenza di cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.
 
Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:
  • iscrizione alla CCIAA Registro Imprese (per vendita cose usate di pregio)
  • tenuta del registro delle operazioni giornaliere
  • registro di carico e scarico beni antichi e usati riportante le indicazioni di legge
  • autorizzazione rilasciata dalla Questura per vendita di oggetti preziosi
 
I commercianti che intendono vendere cose antiche o usate devono presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Per il commercio di cose usate prive di valore o valore esiguo quali, ad esempio, vestiti, chincaglieria, bigiotteria e cose di poco conto, NON sussiste obbligo di presentazione della SCIA né della tenuta del registro delle operazioni giornaliere.

La SCIA ha durata permanente. In caso di trasferimento della titolarità dell’azione, della sede dell’esercizio commerciale e della variazione delle ragione sociale è necessario presentare nuova Scia.
 
Trasmettere la seguente documentazione:
  • SCIA commercio di cose usate o antiche aventi valore artistico;
  • Richiesta vidimazione registri;
  • Copia documento di riconoscimento valido.
 
 
PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:
L’importo da pagare ammonta a:
-  euro xxx,xx per imposte;
-  euro xxx,xx per tasse ;
-  euro xxx,xx per diritti di segreteria.
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
XXXXXXXXXXXXXX
SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
 
MEZZI DI RICORSO:
a) per l’interessato:  impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli  effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
 
OBBLIGHI
La vendita di oggetti preziosi è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Questura.
Per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (quali oro, argento, platino), nonché le pietre preziose (quali diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri), i coralli e le perle, anche se venduti sciolti. 
 
Segnalazione certificata inizio attivitā di vendita cose antiche o usate
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • SCIA commercio di cose usate o antiche aventi valore artistico
  • Richiesta vidimazione registri
La normativa per questa attività non è presente
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