Attivitā Produttive

Attivitā di intrattenimento › Sale giochi

Per sala pubblica da gioco (sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte.
 
Codice Ateco 2007:93.29.30 Sale giochi e biliardi
Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:
  • assenzadi cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011
  • Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931
  • Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)
 
Requisiti professionali:
Quando l’attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l’eventuale delegato devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.
 
Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:
agibilità/abitabilità dei locali e destinazione d'uso commerciale;
disponibilità dei locali (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'articolo 153 del R.D. n. 635/1940. La sorvegliabilità è accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale;
contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995) e redatta secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/8313/2002 e dall’allegato tecnico - Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (articolo 5, comma 4);
possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per sale gioco con capienza superiore a 100 persone.
L’attività di sala giochi può essere iniziata solo dopo il completamento dell’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione. Contestualmente all’avvio dell’attività occorre presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con i relativi allegati.
 
Per la richiesta di apertura attività di sala giochi, presentare apposita domanda allegando i documenti richiesti:
·         Modulo domanda di autorizzazione
·         Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
·         Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari
·         Planimetria dei locali in scala 1:100
·         Copia conforme del certificato prevenzione Incendi rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco (SOLTANTO PER LOCALI CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 100 PERSONE)
 
All’atto dell’inizio dell’attività dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:
·         SCIA Modello A
·         scheda 1 (SOLTANTO in caso di svolgimento anche dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande);
·         scheda 2;
·         planimetria dei locali in scala 1:100 con l’indicazione dell’esatta ubicazione degli apparecchi, distinti per tipologia (indicare anche, per ogni locale, destinazione d’uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono, rapporti aeroilluminanti e servizi igienici);
·         scheda 5;
·         dichiarazione contenente elenco degli apparecchi installati distinti per tipologia nonché, per ciascun apparecchio, denominazione del gioco, casa costruttrice, anno di produzione, numero di matricola progressivo;
·         relazione a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dei locali ai requisiti strutturali previsti dal Regolamento per le sale giochi;
·         certificazione a firma di perito elettrotecnico iscritto all’albo, attestante che gli apparecchi sono collegati alla rete di alimentazione attraverso trasformatore di isolamento o altro dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità;
·         Relazione tecnica di valutazione di impatto acustico firmata da tecnico competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’art. 2 commi 6 e 7 della Legge 447/95) e redatta secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 8.3.02 n. VII/8313 e dall’allegato tecnico “Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (art. 5 comma 4). Qualora non sussistano le condizioni di cui all’art. 5 comma 4 dell’allegato sopra indicato: autocertificazione di non essere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 5 comma 4 dell’allegato tecnico “Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e valutazione revisionale del clima acustico allegato alla D.G.R. 11 VII/8313 del 8.3.02;
·         Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e degli intestatari della scheda 2;
·         Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
·         Copia ricevuta del versamento all’ASL;
·         Copia ricevuta del versamento dei diritti di segreteria;
·         Dichiarazione di nomina di uno o più rappresentanti alla conduzione dell'esercizio e relativa dichiarazione di accettazione rappresentanza con allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (dichiarante e rappresentante) ed eventuale copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari (SE NECESSARIA);
·         Nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio di cui all’art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S. (SOLTANTO SE PRESENTI APPARECCHI APPERTINENTO A QUESTA CATEGORIA).
 
In caso di subingresso deve essere presentata la seguente documentazione:
  • SCIA modello B;
  • Scheda 2;
  • copia di documento identificativo del segnalatore e degli intestatari della scheda 2;
  • autorizzazione comunale per sala giochi
  • Documentazione attestante la disponibilità di locali;
  • atto notarile ovvero certificazione notarile attestante il titolo al subingresso ovvero autocertificazione attestante la qualità di erede(Ai sensi degli artt. 19/47 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 l’interessato può autocertificare la validità del documento (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) dichiarando sullo stesso: “La presente copia è conforme all’originale in mio possesso rilasciata dalla P.A. competente”. La dichiarazione DEVE essere datata, sottoscritta ed integrata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità).;
  • eventuale copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
  • ricevuta di versamento degli oneri alla ASL;
  • ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.
 
Per comunicare la cessazione dell’attività è necessario presentare:
  • SCIA modello B;
  • copia di documento identificativo valido del sottoscrittore;
  • copia ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.
 
Per quanto riguarda il subentro o la cessazione, tali attività possono essere iniziate IMMEDIATAMENTE, a partire  dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione.
 
 
 
PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:
L’importo da pagare ammonta a:
-  euro xxx,xx per imposte;
-  euro xxx,xx per tasse ;
-  euro xxx,xx per diritti di segreteria.
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
XXXXXXXXXXXXXX
SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivato provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
 
MEZZI DI RICORSO:
Impugnazione degli eventuali provvedimenti di diniego all’autorizzazione entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
 
OBBLIGHI
L’autorizzazione ha validità permanente.
Può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per:
·         abuso;
·         motivi di sicurezza e di ordine pubblico;
·         sospensione dell’attività per un periodo superiore a tre mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Contingentamento apparecchi:in ciascuna sala giochi è possibile installare un apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931 ogni cinque metri quadrati di superficie.

Orari di apertura: l'ordinanza del Sindaco  determina l'orario massimo di apertura delle sale da gioco.
Richiesta autorizzazione per apertura attivitā di sala giochi
Durata: 60gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • Modulo domanda sale giochi
Comunicazione inizio attivitā sala giochi
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • SCIA Modello A
  • Scheda 1
  • Scheda 2
  • Scheda 5
Subingresso attivitā di sala giochi
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • SCIA Modello B
  • Scheda 2
Cessazione attivitā di sala giochi
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • SCIA Modello B
Legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” (art.19);
Decreto Legislativo  26 marzo 2010 , n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
Decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 86 e 110)
Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635- Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 153 e 195)
D.M. 18 gennaio 2007 - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
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