...TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) isitituito dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è rimasto in vigore fino al 31.12.2019. Dal 1° gennaio 2020, la TASI è stata espressamente abrogata dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e pertanto il versamento non è più dovuto. Rimane attiva l'attività di controllo, che si estende ai 5 anni successivi all'anno di imposta considerato. Tutte le informazioni di seguito riportate si riferiscono, pertanto, alle annualità di imposta ancora oggetto di eventuale accertamento, ad esaurimento.
 
 TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

 
 Il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) istituito dall’articolo 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è rimasto in vigore fino al 31.12.2019. Dal 1° gennaio 2020 la TASI è stata espressamente abrogata dall’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e pertanto il versamento non è più dovuto. Rimane attiva l'attività di controllo, che si estende ai  5 anni successivi all'anno di imposta considerato. Tutte le informazioni di seguito riportate si riferiscono, pertanto, alle annualità di imposta ancora oggetto di eventuale accertamento, ad esaurimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 
Il tributi per i servizi indivisibili è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), quale componente riferito ai servizi dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10.07.2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, che, al titolo III, fissa le norme regolamentari per la TASI.
 
SOGGETTI PASSIVI
 

Sono tenuti al pagamento della TASI  tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano:
  • possessori di fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi
  • detentori di fabbricati a qualsiasi titolo (inquilini, conduttori, comodatari).
Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile (possessore), l’imposta è dovuta sia dal possessore che dall’occupante e deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e poi ripartita tra quest’ultimo e l’occupante.
L’occupante deve versare la TASI nella misura - stabilita dal vigente regolamento comunale - del 20% dell’imposta complessiva ed il restante 80% deve essere corrisposto dal titolare del diritto reale sull’immobile. Se l’occupazione è inferiore ai 6 mesi, la TASI è dovuta solo dal possessore del fabbricato.
In caso di successione, ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile, il coniuge superstite diviene titolare del diritto di abitazione sull'immobile di residenza coniugale, anche in presenza di altri eredi e pertanto soggetto passivo TASI.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.
Sono soggetti a TASI anche i c.d. “immobili merce”, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
 
BENI IMMOBILI SOGGGETTI A TASI
 

Sono soggetti al pagamento della TASI i seguenti immobili:
- i fabbricati, nessuno escluso, compresa l'abitazione principale unitamente alle sue pertinenze
- i fabbricati rurali, sia abitativi che strumentali
- le aree edificabili
 
Sono esclusi tutti i terreni agricoli, anche non coltivati,  sia posseduti e condotti da coltivatori diretti che da soggetti diversi.
 
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
 

La base imponibile è la stessa dell’IMU:
 
Fabbricati iscritti in catasto
Il valore dei fabbricati si determina in base alla rendita castale. Per consultare la rendita catastale di un immobile iscritto al catasto è possibile accedere al sito dell'Agenzia del Territorio http://www.agenziaterritorio.gov.it nella sezione "Servizi online per i privati/Consulta i dati catastali(visure)/Visure catastali online" effettuabili sulla base degli identificativi catastali. Ai fini della consultazione è necessario possedere un collegamento internet, il codice fiscale dell'intestatario del bene, i dati catastali dell'immobile (sezione, foglio, particella o mappale, subalterno) desumibili da atti notarili o documentazione catastale.
La base imponibile per le varie tipologie di immobili si ottiene applicando alla rendita catastale,  rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 
 
Categoria catastale fabbricato Calcolo base imponibile
A (tranne A/10) - C/2 - C/6 - C/7 Rendita catastale x 1,05 x 160
A/10 Rendita catastale x 1,05 x 80
B - C/3 - C/4 - C/5 Rendita catastale x 1,05 x 140
C/1 Rendita catastale x 1,05 x 55
D (tranne D/5) Rendita catastale x 1,05 x 65
D/5 Rendita catastale x 1,05 x 80
 

Aree edificabili
La base imponibile è costituita – come per l’IMU - dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione.
Per i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili si può fare riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 27.02.2012, ultima deliberazione assunta in merito.

COMPETENZA DEL TRIBUTO
 
E’ una tassa introitata interamente dal Comune e destinata per legge a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dal Comune quali: pubblica illuminazione, servizi connessi alla viabilità stradale, manutenzione degli edifici pubblici, ecc.
 
CALCOLO DEL TRIBUTO
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10.07.2014, sono state stabilite le aliquote TASI per l’anno 2014, come segue:
 
 
Aliquota per tutte le fattispecie imponibili (abitazione principale come definita dal regolamento IMU, altri fabbricati, aree edificabili, fabbricati rurali strumentali)  1 per mille senza detrazioni
 
Per il determinare il tributo dovuto è sufficiente calcolare l'1 per mille della base imponibile, arrotondando l'importo all'unità di Euro. Non è da versare TASI se l'importo è pari o inferiore ad € 5,00 (riferito all'intera annualità).

SCADENZE VERSAMENTI
 

Per l’anno 2014 sono le seguenti:
 acconto 16 ottobre 2014 (50% del dovuto)
 saldo 16 dicembre 2014
 
CODICI TRIBUTO
 

Il versamento va eseguito tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica.
 
Codice catastale Comune di Cessalto: C580
 
Codici tributo per modello F24 anno 2014: 
 
DESCRIZIONE competenza Codice tributo
TASI - abitazione principale e relative pertinenze COMUNE 3958
TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE 3959
TASI - aree fabbricabili COMUNE 3960
TASI - altri fabbricati COMUNE 3961
 
  
DICHIARAZIONE
 
Ai sensi dei commi 684 e segg. dell’art. 1 Legge n. 147/2013, i soggetti passivi (cioè coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta) devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello predisposto dal Comune. Per i soggetti passivi IMU (proprietari, usufruttuari ecc.) verranno considerate valide le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU.
 
 
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