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IMU 2013

CALCOLO MINI RATA 24/01/2014

NEWS: la sezione dedicata all'I.M.U. è stata aggiornata con un nuovo portale e simulatore di calcolo
del 40% sulla maggiorazione dell'aliquota deliberata per l'abitazione principale e relative pertinenze e il ravvedimento operoso 2013 nel caso di parziale od omesso versamento per gli altri immobili posseduti.


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Aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2013 – Delibera C.C. n. 36 del 27/06/2013
(dati pubblicazione)

Tipo atto DELIBERA DI CONSIGLIO 
Numero delibera 36 
Data delibera 27/06/2013 
Oggetto FINANZE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013 
Ufficio RAGIONERIA 
Segretario Verbalizzante Zampaglione Sandro 
Data inizio pubblicazione 18/07/2013 
Data esecutiva 29/07/2013
   

INFORMAZIONI I.M.U. 2013

 
Modifiche introdotte dalla Legge n.288/2012
 
Per l’anno 2013 l’imposta va versata interamente al Comune utilizzando i codici tributo “comune” ad eccezione per i fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D.
 
Per quest’ultimi la quota fissa del 0,76% è riservata a favore dello stato con codice tributo 3925. La maggior quota deliberata dal Comune -pari al 0,10%- è destinata al Comune con codice tributo 3930.
Dal 01/01/2013 il moltiplicatore passa da 60 a 65.
 
Abolizione del versamento della prima rata
 
Il decreto legge n. 102 del 31/08/2013, convertito in Legge n.85/2013, in materia di IMU ha disposto che:
Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’Imposta Municipale Propria per gli immobili per
i quali il decreto 21.05.13 n. 54, aveva disposto la sospensione, ossia:
- Abitazione principale (eccetto A1-A8-A9) e relative pertinenze (categorie C2-C6-C7 in
numero massimo di una per categoria);
- Unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), istituti in attuazione dell’articolo 93 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
e successive modificazioni.

Per la seconda rata fare riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1 comma 5 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133.
 
Altre novità in materia di IMU
 
Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l’imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.
 
Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.
 
Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.
 
Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui sopra, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo, apposita dichiarazione Imu, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
 
Scadenze di versamento
 
prima rata: entro il 17 giugno, nella misura del 50% dell’importo dovuto per l’anno 2013, calcolato sulla base delle aliquote relative all’anno 2012, e approvate con deliberazione consiliare n. 27 del 11/07/2012.
 
seconda rata: entro il 16 dicembre, nella misura del restante 50 % dell’importo dovuto, con conguaglio sulla prima rata applicando le aliquote 2013 approvate con deliberazione consiliare n. 36 del 27/06/2013;
 
Come si esegue il versamento
 
In base all’articolo 13, comma 12, del decreto legge 201/2011 il versamento è effettuato tramite modello F24 oppure, anche tramite apposito bollettino postale.
 
I codici per il versamento sono i seguenti:
 
Codice Ente del Comune di Sarego: I430
 
Codici tributo:
3912 IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze –
COMUNE
3913 IMU – Imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3914 IMU – Imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3916 IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3918 IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3925 IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D – STATO
3930 IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
 
N.B.: solo per gli immobili di categoria D è dovuto il versamento allo Stato e al Comune
 
Dichiarazione IMU
 
Con decreto 35 dell’8 aprile 2013 è stato prorogato il termine di presentazione della Dichiarazione IMU. Dai previsti 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell’imposta, al nuovo termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione d’imposta.
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione utilizzando il modello approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le relative istruzioni che disciplinano i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
 
 
Documenti scaricabili
 
Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.M.U.
 
Valori medi delle aree edificabili ai fini I.M.U. anno 2013 – estratto Delibera G.C. n. 71 del 14/06/2013
 
Dichiarazione I.M.U.
- modello approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
- istruzioni alla dichiarazione
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