COMUNE DI MASON VICENTINO

- Cambio di residenza in tempo reale

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
 

Il 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale” (Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”).
Ne consegue che alle dichiarazioni anagrafiche presentate da tale data, dovranno applicarsi le disposizioni semplificative che eviteranno ai cittadini la possibilità di presentarsi agli sportelli degli uffici anagrafe del Comune di residenza per presentare le istanze di variazione anagrafica.
I cittadini potranno presentare, nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, le seguenti dichiarazioni anagrafiche:

utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune.
 

Dove rivolgersi per presentare le dichiarazioni anagrafiche:
 

La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o, comunque, con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

 
Documenti richiesti:
 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).
 
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
 

Descrizione e tempi del procedimento:
 
Il cambio di residenza decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione.
Entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, il richiedente sarà iscritto in anagrafe come da dichiarazione e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
In caso di iscrizione da altro Comune la pratica viene trasmessa, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra descritte, al Comune di provenienza per la relativa cancellazione e la conferma dei dati anagrafici.
In caso di iscrizione dall’estero, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra descritte si provvederà all’iscrizione anagrafica.
L'ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o variazione anagrafica mediante il Corpo di Polizia Municipale e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione anagrafica si intende confermata (silenzio-assenso, art. 20 legge n. 241/1990).
Qualora non venga accertata la dimora abituale e/o accertata la mancanza dei requisiti, il cittadino verrà informato del possibile rigetto dell’istanza, invitandolo contestualmente a produrre memorie scritte e/o controdeduzioni che consentano di rivalutare la posizione anagrafica. Se nonostante i nuovi elementi forniti o, in caso di mancato riscontro, venisse confermato il diniego, il procedimento verrà annullato e l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e posto nella posizione anagrafica precedente alla richiesta di iscrizione o cancellazione o di cambiamento di abitazione o di variazione anagrafica richiesta.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 i quali dispongono, rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti dalla dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
 

MODULISTICA:

 
  
Per ulteriori chiarimenti, contattare l'ufficio anagrafe.