Trasparenza rifiuti

Avvisi e informazioni

REGOLAMENTO TARI
TITOLO IV – Riduzioni e Agevolazioni
 
Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
1. Alle utenze domestiche possono essere applicate le seguenti riduzioni:
a) Riduzione per compostaggio
Alle utenze domestiche residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione nella parte fissa e nella parte variabile del 10%. L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza e alla sottoscrizione della convenzione comunale attestante l’attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo, corredata da idonea documentazione. La riduzione sarà attiva dal mese successivo alla sottoscrizione della convenzione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui cessa, da dichiarazione dell'utente, il compostaggio domestico.
Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti organici al pubblico servizio da parte di utenze beneficiarie della riduzione del tributo di cui al presente articolo, la stessa verrà recuperata per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche:
1. Alle utenze non domestiche possono essere applicate le seguenti riduzioni:
a) Riduzione per utilizzo non continuativo, ma ricorrente:
La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
La predetta riduzione si applica se le condizioni qui previste risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
b) Riduzione per avvio a recupero:
i. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
ii. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
iii. La riduzione fruibile, viene calcolata in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità dei rifiuti calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tributo ed il coefficiente di produzione kg/mq. annuo (Kd) della parte variabile di cui al D.P.R. 158/1999.
iv. La riduzione massima concedibile in ogni caso non può essere superiore alla parte variabile e comunque non può essere superiore al 50% del tributo annuo complessivo dovuto (costituito sia della parte fissa che variabile).
v. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze
poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento del secco/umido, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 25. Agevolazioni
1. Il Comune può accollarsi, in tutto o in parte, la tariffa dovuta da soggetti che versino in condizione di comprovato svantaggio e che ne facciano domanda. L’agevolazione, parziale o
totale, viene concessa per singolo anno e solo a fronte di relazione che ne motivi l’intervento.
2. Le unità immobiliari condotte dal Comune, in virtù della coincidenza fra soggetto passivo ed
attivo, sono esentate dal tributo.
3. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo è garantita da risorse diverse dai
proventi della componente TARI e non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del
servizio.

Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, il cumulo delle stesse non potrà in ogni caso dar luogo a riduzioni sulla parte fissa e variabile della tariffa superiori al 50%.

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