EMERGENZA COVID-19_ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 33 DEL 20 MARZO 2020

Pubblicata il 21/03/2020

A seguito della pubblicazione dell'Ordinanza Regionale in oggetto, in tutto il territorio regionale:

- sono CHIUSI, all’accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura;

- L’uso della BICICLETTA anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a PIEDI, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono consentiti SOLO per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità, oltre che per l'accesso agli esercizi commerciali esentati dalla chiusura di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020

- Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l’ATTIVITA' MOTORIA o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza NON SUPERIORE A 200 METRI, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora;

- l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante fuori del centro abitato è consentita lungo la rete autostradale, lungo la rete delle strade extraurbane principali, lungo le strade extraurbane secondarie (in questo ultimo caso limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica), mentre non è consentita nei tratti stradali che attraversano centri abitati.

-  l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari è vietata nella giornata della domenica.

- farmacie, parafarmacie ed edicole rimangono comunque aperte.

- l'accesso agli esercizi commerciali aperti al pubblico sarà limitato ad una sola persona per nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze;

Il presente provvedimento ha validità a far data dal 20 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, salva proroga con analoga ordinanza.

 

E' possibile leggere il testo integrale dell'ordinanza all'indirizzo: 
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417294

 

Allegati

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Allegato ORDINANZA REGIONE VENETO N. 33_2020.pdf 227.87 KB

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