REDDITO DI CITTADINANZA - ( Decreto-Legge 28 Gennaio 2019, n. 4 ) -INFORMAZIONI E RIFERIMENTI

Pubblicata il 05/03/2019

A decorrere dal mese di aprile 2019, è istituito il Reddito di cittadinanza. Per i nuclei composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza.
 
REQUISITI
 
Il richiedente deve essere cittadino italiano o dell’Unione Europea oppure suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
È necessario essere residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
 
Il nucleo familiare deve essere in possesso di:
  • un valore ISEE inferiore a 9.360 €;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 €;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 € per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 €), alla presenza di più figli (1.000 € in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 € in più per ogni componente con disabilità).
  • un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 € annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Tale soglia è aumentata a 7.560 € ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 €.
 
Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
 
Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASPI.
 
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
 
DOMANDA
 
La domanda può essere presentata:
  • in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese)
  • on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul sito www.spid.gov.it)
  • la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
 
DECORRENZA ED EROGAZIONE
 
Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo (la sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.
 
L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.
 
Sono esclusi dalla presentazione della DID i soggetti:
  • minorenni
  • beneficiari del Rdc pensionati
  • beneficiari della Pensione di cittadinanza
  • soggetti di oltre 65 anni di età
  • soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 68/1999 (ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra), solo qualora non sia previsto il collocamento mirato
  • soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.
 
Inoltre, i Centri per l’impiego possono esonerare dalla presentazione della DID i soggetti con carichi di cura qualora si occupino di componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti.
 
REDDITO DI INCLUSIONE
 
Dal 01.03.2019, il Reddito di inclusione (REI) non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato.
Per coloro ai quali il REI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc.
Maggiori informazione al sito  www.redditodicittadinanza.gov.it
ALLEGATI
- Informativa Reddito di Cittadinanza
- Modulo domanda INPS
 

Allegati

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Allegato Informativa Reddito di Cittadinanza.doc 83 KB
Allegato Domanda_RdC_versione_INPS.pdf 349.91 KB

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