Imposta Comunale sugli Immobili

DOMANDA

· Chi è tenuto al pagamento dell’Ici?
· Quali sono le aliquote e le detrazioni deliberate nel 2003 per il calcolo dell’imposta?
· Cos’è il comodato d’uso gratuito?
· Quali benefici sono previsti per il comodato d’uso gratuito?
· Quali condizioni devono essere rispettate per godere dei benefici del comodato d’uso gratuito?
· Quali sono gli adempimenti per usufruire delle agevolazioni previste per il comodato o per la maggiore detrazione?
· Quali sono le scadenze per il pagamento dell’ICI?
· C’è un importo minimo, al di sotto del quale non si procede al pagamento dell’imposta?
· Come si effettua il versamento?
· Oltre al pagamento, quali sono gli altri adempimenti in capo al soggetto passivo?
. I terreni agricoli sono soggetti all’imposta?
· Come sono considerate le pertinenze dell’abitazione principale?· Cosa si intende per area fabbricabile?
· Come si determina il valore delle aree fabbricabili?
· Cos’è e come si determina la base imponibile ai fini dell’ICI dei fabbricati?
· E per i fabbricati non iscritti in catasto?
· E per i fabbricati di categoria D sforniti di rendita?
· Come si calcola l'ICI


RISPOSTA

· Chi è tenuto al pagamento dell’Ici?

Il titolare di proprietà o di altro diritto reale di godimento (diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù) anche se non residente nello stato italiano, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, su fabbricati e aree edificabili siti nel territorio del Comune di Brendola, a qualsiasi uso destinati.

Non hanno alcun obbligo agli effetti dell’ICI il cosiddetto nudo proprietario, il locatario, l’affittuario ed il comodatario.

 

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· Quali sono le aliquote e le detrazioni deliberate nel 2003 per il calcolo dell’imposta?

L’aliquota per l’abitazione principale è del 4 per mille e va applicata anche nel caso di comodato d’uso gratuito, tutte le altre tipologie di immobili (comprese le aree fabbricabili) sono soggette all’aliquota ordinaria del 6,3 per mille.

La detrazione, che si applica per l’abitazione principale e per il comodato d’uso gratuito, è pari a euro 130,00. Viene elevata a euro 200,00 nei casi di soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con percentuale di invalidità permanente pari o superiore all’80%.

 

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· Cos’è il comodato d’uso gratuito?

E’ la concessione d’uso di un immobile da parte del proprietario ad un altro soggetto, senza percepire alcun corrispettivo.


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· Quali benefici sono previsti per il comodato d’uso gratuito?

Il comodato permette di considerare come abitazione principale, e quindi beneficiare delle agevolazioni per questa previste, l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ad altro soggetto.

 

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· Quali condizioni devono essere rispettate per godere dei benefici del comodato d’uso gratuito?

  • il comodante e il comodatario devono essere legati da vincolo di parentela così come previsto all’art. 433, nn. 2, 3 e 6 del C.C.;
  • il comodatario deve utilizzare l’immobile oggetto di comodato come abitazione principale e deve avervi trasferito la propria residenza;
  • il comodatario non deve essere titolare di proprietà o di altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile, ad eccezione del caso in cui la proprietà del comodatario sia concessa in comodato d’uso gratuito al comodante.

 

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· Quali sono gli adempimenti per usufruire delle agevolazioni previste per il comodato o per la maggiore detrazione?

I soggetti passivi interessati devono produrre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante gli immobili che hanno cambiato caratteristiche in conseguenza della destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito, oppure attestante la presenza di portatore di handicap nel proprio nucleo familiare.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è necessaria anche per attestare la situazione di non titolarità di proprietà o altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile.

 

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· Quali sono le scadenze per il pagamento dell’ICI?

L’imposta si versa in due rate:

a) la 1^ rata entro il 30/06/2003 per una quota pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente,

b) la 2^ rata dal 01/12/2003 al 20/12/2003 per il saldo calcolato con le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno in corso con eventuale conguaglio sulla prima rata.

E’ facoltà del contribuente optare per il pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 30/06/2003 sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno in corso.

 

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· C’è un importo minimo, al di sotto del quale non si procede al pagamento dell’imposta?

Non si procede al pagamento qualora l’imposta risulti inferiore a euro 2,07.

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· Come si effettua il versamento?

Il versamento è da effettuarsi mediante apposito bollettino di c/c postale (disponibile presso l’ufficio tributi) intestato a Uniriscossioni spa – Concessione di Vicenza – Comune di Brendola c/c n. 136366.


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· Oltre al pagamento, quali sono gli altri adempimenti in capo al soggetto passivo?

Gli immobili che nel corso dell’anno 2002 abbiano subito mutamenti strutturali permanenti tali da comportare variazioni in capo alla soggettività passiva, o che siano stati oggetto di compravendita, devono essere comunicati all’ufficio tributi mediante apposito modello entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2002.

La mancata comunicazione determinerà l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 103,29 (lire duecentomila) per ciascuna unità immobiliare non comunicata.

 

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· I terreni agricoli sono soggetti all’imposta?

Nel Comune di Brendola i terreni agricoli sono esenti dall’ICI ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 504/92.


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· Come sono considerate le pertinenze dell’abitazione principale?

Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze ancorchè distintamente iscritte in catasto, classificate alle categorie C/2: magazzini e locali di deposito – C/6: stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse – C/7: tettoie chiuse ed aperte, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, nel limite di 3 pertinenze per ogni unità immobiliare.

L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione lo sia, anche se in quota parte, della pertinenza.

 

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· Cosa si intende per area fabbricabile?

Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal Comune.

Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Si ritiene fabbricabile anche l’area occupata da un edificio interessato da lavori diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento dello stesso ai sensi del xxxxxxxxxxxx

 

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· Come si determina il valore delle aree fabbricabili?

Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

 

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· Cos’è e come si determina la base imponibile ai fini dell’ICI dei fabbricati?

La base imponibile ai fini ICI consiste nel valore attribuito al fabbricato, sul quale va applicata l’aliquota vigente.

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è dato dalla rendita catastale risultante in catasto al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata:

  • per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali: A (abitazioni); B (collegi, convitti, ecc.); C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.); con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
  • per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
  • per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

 

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· E per i fabbricati non iscritti in catasto?

Se il fabbricato è sfornito di rendita fin dall’origine oppure lo diventa perché la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata, essendo intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente deve far riferimento alla categoria e alla rendita attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto.

 

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· E per i fabbricati di categoria D sforniti di rendita?

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti fissati ogni anno dal Ministero delle Finanze con apposito decreto.

Si precisa che per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nell’anno in corso, il valore sul quale calcolare l’ICI continua ad essere quello ottenuto attraverso l’attualizzazione dei costi contabilizzati mentre se la rendita è stata attribuita nell’anno precedente a quello in corso, il valore sul quale calcolare l’ICI è dato dalla rendita risultante in catasto al 1 gennaio dell’anno di imposizione, aumentata del 5% e moltiplicata per 50.

 

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· Come si calcola l'ICI

Esempio 1:  Abitazione utilizzata direttamente come principale accatastata come A2/2, rendita catastale euro 500,00, unico proprietario:

La rendita deve essere aumentata del 5% e moltiplicata per 100

500,00 x 5% = 525,00 x 100 = 52.500,00

Al valore ottenuto si applica l’aliquota vigente

52.500,00 x 4 : 1000 = 210,00

All’imposta ottenuta si applica la detrazione

210,00 – 130,00 = 80,00 imposta totale ICI da versare per l’anno 2003


Esempio 2:  Abitazione accatastata come A2/2, rendita catastale euro 500,00, tre proprietari, utilizzata come abitazione principale da due proprietari:

- proprietario che non utilizza l’immobile come abitazione principale:

500,00 x 5% x 100 = 52.500,00 x 6,3 : 1000 = 330,75 x 1/3 = 110,25 imposta ICI da versare per l’anno 2003

- proprietario che utilizza l’immobile come abitazione principale:

500,00 x 5% x 100 = 52.500,00 x 4 : 1000 = 210,00 x 1/3 = 70 – 65 = 5 imposta totale da versare per l’anno 2003


Esempio 3:  Abitazione principale accatastata come A3/2, rendita catastale euro 300,00, unico proprietario

Garage di pertinenza dell’abitazione principale accatastato come C6/2, rendita di euro 46,48:

- abitazione principale

300,00 x 5% x 100 = 31.500,00

- garage

46,80 x 5% x 100 = 4.914,00

 

Somma dei valori imponibili 31.500,00 + 4.914,00 = 36.414,00 x 4 : 1000 = 145,66

145,66 – 130,00 = 15,66 imposta totale ICI da versare per l’anno 2003


Esempio 4:  Area edificabile con valore di mercato euro 31.000,00, unico proprietario:

Al valore venale di mercato si applica l’aliquota vigente:

31.000,00 x 6,3 : 1000 = 195,30 imposta totale ICI da versare per l’anno 2003


Esempio 5:  Altro fabbricato per studio professionale accatastato come A10, rendita di euro 250,00:

250,00 x 5% x 50 = 13.125,00 x 6,3 : 1000 = 82,69 imposta totale ICI da versare per l’anno 2003


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