AGGIORNAMENTI "CORONAVIRUS" ALLA DATA DEL 15 GIUGNO 2020

Pubblicata il 22/07/2020


Pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 giugno 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19. Le disposizioni del presente decreto producono effetti dal 15 giugno e saranno efficaci fino al 14 luglio 2020.

Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto del 13 giugno 2020 si comunica l’aggiornamento delle misure restrittive, di seguito riportate, che rimarranno in vigore fino al 10 luglio 2020:

  • nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con i predetti. Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell'ambito dell'attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l'uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. Negli spostamenti in motociclo i passeggeri devono usare protezioni delle vie respiratorie e delle mani. Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi;
  • dal 15 giugno 2020 le attività relative a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti, produzione lirica, sinfonica, orchestrale, teatrale, coreutica, spettacoli musicali, sono svolte in conformità alle linee guida di cui all'allegato 1. Il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo è determinato in relazione alla capienza della struttura aperta o chiusa, dovendosi assicurare uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate quali spalti e gradinate, con distanziamento interpersonale di almeno m. 1;
  • dal 19 giugno 2020 sono svolte in conformità all'allegato 1) le seguenti attività relative a:
    • sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili;
    • convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili; 
    • sale slot, sale giochi e sale bingo;
    • discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento, in particolar modo serale e notturno e per eventuali servizi complementari quali ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc.;
  • dal 25 giugno 2020 è consentito lo sport di contatto nel rispetto delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio o delle linee guida regionali pubblicate sul predetto sito internet regionale; la data suddetta potrà essere anticipata in caso di raggiungimento dell'intesa con il Ministero della Salute;
  • i turisti non residenti in Veneto e presenti nel territorio regionale risultati positivi all'esame diagnostico o con sintomi di contagio devono essere presi in carico dai servizi di igiene e sanità pubblica dell'Azienda Ulss competente nel luogo dell'alloggio ed effettuata l'indagine epidemiologica, e sono collocati in isolamento per 14 giorni presso strutture individuate dall'Azienda medesima in conformità alle disposizioni regionali;
  • dal 15 giugno 2020 le attività commerciali indicate nell'allegato 1) sono svolte nel rispetto delle norme elencate nello stesso;
  • i servizi per l'infanzia e l'adolescenza (età 0/17 anni) sono svolti nel rispetto dell'allegato 2) della presente ordinanza, adeguato alle disposizioni dell'allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020; 
  • l'utilizzo delle piscine condominiali a servizio di condomìni con almeno 9 unità abitative, anche non interessate da locazioni turistiche di breve durata o altre strutture turistico-alberghiere o extralberghiere, è subordinato, se idonee per dimensione alla pratica natatoria, al rispetto delle disposizioni stabilite per le piscine contenute nell'apposita scheda dell'allegato 1) della presente ordinanza. Le modalità di vigilanza sul rispetto delle disposizioni sono stabilite dal condomìnio, che vi provvede nel rispetto della disciplina vigente.


Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 giugno 2020 prevede fino al 14 luglio 2020 le seguenti limitazioni:
  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette aattività devono svolgersi nel rispetto di protocolli o linee guida per la prevenzione e riduzione del rischio di contagio;
  • le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità con la situazione epidemiologica e nel rispetto di protocolli di sicurezza. Restano consentite le attività di:
    • mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
    • ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
    • ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
  • restano garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • le persone con sintomatologia da infezione respiratoria o febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. I soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus sono obbligati a permanere nella propria abitazione;
  • è obbligatorio l'utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esclusi da tale obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e coloro che interagiscono con i predetti;
  • rimangono prioritarie, oltre l'utilizzo delle mascherine, le misure di protezione, quali il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, finalizzate alla riduzione del contagio;
  • è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
  • lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica;
  • gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, cinema e altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati per mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi;
  • le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei prorpi territori;
  • l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è condizionata al rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione e con modalità di fruizione contingentata;
  • dal 12 giungo 2020 è consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive (riconosciuti di interesse nazionale da CONI, CIP e rispettive federazioni) a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico; sono consentite a porte chiuse  le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non, degli sport individuali e di squadra;
  • dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto;
  • sono consentite l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine e centri sportivi, sia pubblici che privati, sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
  • l'accesso di parenti e visitatori presso gli ospedali, le case di riposo o altre strutture di degenza, è limitata ai soli casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura;
  • divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenza, accettazione e di pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
  • è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza;
  • è consentito svolgere individualmente, con accompagnatore per minori o persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività.


Per informazioni sulle infezioni da coronavirus è attivo il numero verde 800462340 della Regione Veneto ed è consultabile il link https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256  


Tutte le domande di approfondimento sono consultabili al seguente link: http://www.governo.it/it/faq-fasedue


Per consultare i precedenti DPCM e le misure adottate dal Governo dall'inizio dell'emergenza cliccare sul link http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo


Allegati

Nome Dimensione
Allegato Infografica su come lavarsi le mani.pdf 389.56 KB
Allegato MISURE IGIENICO-SANITARIE ALL'8 MARZO 2020.pdf 73.39 KB
Allegato Spostamenti uscite disabili.pdf 88.99 KB
Allegato Decreto 25 marzo Agevolazioni mutuo prima casa.pdf 93.48 KB
Allegato Ordinanza n. 658 del 29 marzo Riparto Fondo solidarietā.pdf 1.49 MB
Allegato DPCM 11 giugno 2020.pdf 1.63 MB
Allegato Ordinanza Regione Veneto n. 59 del 13 giugno 2020.pdf 34.52 KB
Allegato Allegato 1_Ordinanza Regione Veneto n. 59.pdf 670.63 KB
Allegato Allegato 2_Ordinanza Regione Veneto n. 59.pdf 317.18 KB

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