Comune di Terrazzo

Residenza

Residenza


Dichiarazione di cambio di residenza

Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".

Le dichiarazioni di cambio di residenza possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

  • personalmente agli sportelli anagrafici di Terrazzo.

Al fine di consentire il corretto accertamento dell'effettiva residenza da parte del Comando di Polizia Municipale, ed evitare il rigetto della richiesta di residenza, è necessario

  • avere già l'abituale dimora nell'abitazione presso cui si richiede la residenza; 
  • riportare sul campanello d'ingresso cognome e nome; 
  • aver già effettuato gli allacciamenti ai vari servizi (luce, acqua, gas, ecc.); 
  • che l'abitazione sia arredata.

Dovrà essere, inoltre, comunicato all'Ufficio Tributi l'avvenuto cambio di residenza ai fini dell'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti urbani.

L'art. 5 del D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni nella L. 25/05/2014, n. 80, stabilisce che:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
 

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come già avviene ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi due giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro cinque giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti privati.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento verrà annullato e l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.


Trasferimento all'estero e iscrizione all'AIRE
I cittadini italiani che si trasferiscono all’estero per periodi non inferiori a un anno devono iscriversi all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero). Entro tre mesi devono presentarsi presso l’Ufficio Consolare Italiano del Paese in cui si sono trasferiti per presentare la dichiarazione d’immigrazione. L’iscrizione all’Aire consente di ottenere certificati anagrafici e altri documenti (per esempio, la carta d’identità) e di non perdere i diritti elettorali.

torna all'inizio del contenuto