Comune di Terrazzo

IMU 2021 - NORME - ALIQUOTE - SCADENZE

Pubblicata il 31/05/2021

Comune di TERRAZZO (VR)
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2021 

Si informa che:
  • Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
 
ENTRO IL 16 GIUGNO
  
deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente.
 Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono escluse dal pagamento:
  • le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.
Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

 Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre). È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
Dal 2021 la rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell’anno precedente come riepilogate nella tabella che segue. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell’anno.
Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 0,60%
Aree edificabili 0,96%
Immobili del gruppo “D” (soggetti al provento statale dello 0,76%)
Questo comune ha deliberato a proprio favore l’aliquota dello 0,20%
0,96%
Fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita 0,10%
Fabbricati diversi da quelli di cui al punto precedente cosiddetta ad aliquota ordinaria 0,96%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
Terreni agricoli 0,91%
 

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19

Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020. L’articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU. A questa, si aggiunge l’esenzione già disposta dall’articolo 78 del Dl 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri.
La legge di Bilancio 2021 ha stabilito l’esonero dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie:
  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.
Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.
Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Il D.L. “Sostegni” ha esentato dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.
 
PENSIONATI ESTERI
Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’IMU dovuta.
 
 

CODICI PER IL VERSAMENTO

 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)







CODICE CATASTALE DEL COMUNE L136
 
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:
DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO
COMUNE STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912 -
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale 3913  
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni 3914  
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO   3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE 3930  
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916  
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918  
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 3939  
 

SPORTELLO INFORMAZIONI

L’ufficio Tributi è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Tel. 0442 94013 int. 3 e-mail tributi@comune.terrazzo.vr.it
 
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