Accesso Civico

Il D.Lgs. 33/2013 (Cd. Decreto Trasparenza) ha introdotto un nuovo ed importante istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso si pone l'obiettivo di alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e Pubblica Amministrazione, e a promuovere il principio di legalità e prevenzione della corruzione. In particolare TUTTI i cittadini hanno diritto di chiedere ed ottenere che la Pubblica Amministrazione pubblichi atti, documenti ed informazioni che detiene e che, per qualsiasi motivo, non ha ancora divulgato.
L’accesso civico si differenzia dal diritto di accesso così come configurato dalla legge 241 del 1990,in quanto si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria sulla base di quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 33/2013. Quindi mentre il diritto di accesso è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
L’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”), prevede:

  1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
  5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
  6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

 
L'istanza va presentata utilizzando l'allegato modulo in formato PDF,

  • via mail, all’indirizzo anagrafe@comune.pettorazza.ro.it, allegando scansione di un documento d’identità valido;
  • di persona, presentando il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido al protocollo comunale in Piazza del Municipio, 1  

 
Scarica qui il modulo per l’istanza di accesso
 
Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:
dott. BONIOLO Ernesto, Segretario Comunale
tel. 0426500006 - mail: segreteria@comune.pettorazza.ro.it
Per informazioni e chiarimenti:
ANDRIOTTO Cristiana, Responsabile dell'Area Amministrativa – SS.DD..
tel. 0426500006 - mail: anagrafe@comune.pettorazza.ro.it

 

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